Elezione Presidente della Repubblica: come funziona

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Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, numero 2 del 4 gennaio 2021 è stato pubblicato un avviso, a firma del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, recante “Convocazione del Parlamento in seduta comune“. Data della convocazione: 24 gennaio 2022, ore 15. Ordine del giorno: Elezione del Presidente della Repubblica.

Questo rappresenta il primo passo dell’iter per la nomina della più alta carica dello Stato, la carica che rappresenta l’unità nazionale. Cosa succederà a partire dal 24 gennaio? Sarà la politica decidere il nome del prossimo Capo dello Stato, e la decisione non potrebbe essere immediata. Basti pensare all’elezione di Giovanni Leone, che richiese 15 giorni e 23 scrutini. Decisamente più breve invece sia l’elezione di Cossiga che quella di Ciampi, eletti entrambi al primo scrutinio.

Tuttavia, per quanto riguarda questi due ultimi casi furono fatti degli accordi prima della prima seduta tra le principali forze politiche. Le attuali forze di governo sono variegate, trattandosi di un governo di larghe intese, intese che però non arrivano sul nome del candidato. Potrebbe quindi diventare un’elezione difficile, ma potrebbero arrivare sorprese e convergenze dell’ultimo minuto.

In attesa dell’inizio dell’evento, vediamo come funziona l’elezione del Presidente della Repubblica Italiana, chi può votarlo e come avverranno le votazioni con le nuove regole anti-Covid.

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Elezione Presidente della Repubblica: chi vota

L’articolo 83 della Costituzione recita:

«Il Presidente della Repubblica italiana è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.»

Non saranno quindi solo Deputati e Senatori a votare, ma anche i delegati delle Regioni, che saranno 58. Ogni Regione nomina infatti 3 consiglieri, con l’eccezione della Valle d’Aosta che ne nomina solo uno.

A votare il Presidente della Repubblica a partire dal 24 gennaio ci saranno:

  • 630 Deputati;
  • 315 Senatori eletti;
  • 5 Senatori a vita di nomina presidenziale;
  • 1 senatore di diritto e a vita;
  • 58 delegati Regionali.

Facendo un rapido calcolo, l’Assemblea sarà composta quindi da 1.009 grandi elettori.

Con la morte del deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano avvenuta il 23 gennaio, i grandi elettori scendono a 1.008. Non si esclude la chiamata tempestiva del primo dei non eletti, ma il primo scrutinio dovrebbe cominciare con un elettore in meno.

Elezione Presidente della Repubblica: requisiti

Dopo aver analizzato l’elettorato attivo del Presidente della Repubblica vediamo adesso l’elettorato passivo. Chi può accedere alla più alta carica dello Stato?

Contrariamente a quanto si pensa, non occorre essere una personalità politica per accedere al ruolo di Presidente. Può infatti essere nominato chiunque possieda i seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana;
  • aver compiuto 50 anni;
  • godimento di diritti civili e politici.

Elezione Presidente della Repubblica: come funziona

A un mese dalla scadenza naturale del mandato del Presidente della Repubblica il Presidente della Camera dei Deputati, in accordo con il Presidente del Senato, convoca il Parlamento in seduta comune, insieme ai delegati regionali. La convocazione è avvenuta il 3 gennaio 2022, poiché il mandato del Presidente Mattarella scade il 3 febbraio.

Il luogo preposto alle votazioni è la Camera dei Deputati. L’articolo 63 della Costituzione stabilisce che “Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.”

Le regole per l’elezione del Presidente della Repubblica sono diverse in base al numero degli scrutini. Nei primi 3 scrutini occorre la maggioranza qualificata di 2/3 dell’Assemblea, ovvero 672 voti. Negli scrutini successivi basterà la maggioranza assoluta, ovvero 505 voti.

Il voto è segreto. Si potrà quindi sentire parlare di franchi tiratori, la locuzione utilizzata per definire quei parlamentari che votano senza seguire la linea di partito.

Elezione Presidente della Repubblica: regole anti-covid

Di norma dopo che è stata effettuata la chiama, ovvero l’appello dei grandi elettori, questi andranno al voto all’interno del catafalco, una struttura che fino alla scorsa elezione si presentava come una cabina tendata in legno. Con le nuove regole dettate dalla pandemia, le cabine saranno diverse per consentire una migliore aerazione al loro interno.

Per consentire a tutti gli elettori di partecipare al voto, anche ai positivi o a chi è in quarantena, verranno istituiti dei seggi speciali all’interno del parcheggio adiacente alla Camera. I grandi elettori in questo caso possono uscire dalla quarantena per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto, e potranno spostarsi con mezzi privati o con un’ambulanza.

Elezione Presidente della Repubblica: mandato

Una volta eletto, il Presidente della Repubblica dovrà prestare giuramento di fronte al Parlamento in seduta comune (senza i delegati regionali). Solo dopo questa tappa assumerà pienamente l’esercizio delle proprie funzioni.

Il mandato dura sette anni. Questo per fare in modo che – al termine della scadenza naturale del mandato – il nuovo Presidente della Repubblica non venga eletto dallo stesso Parlamento che votò il precedente.

Non essendo presente in Costituzione un limite al numero di mandati, in teoria un Presidente della Repubblica potrebbe essere rieletto più volte. Il primo e unico caso finora di rielezione avvenne nel 2013 con Giorgio Napolitano.

Oltre al termine dovuto alla scadenza naturale, il mandato del Presidente della Repubblica può terminare prematuramente in caso di:

  • dimissioni volontarie;
  • morte;
  • impedimento permanente (es. gravi malattie);
  • destituzione, nel caso di giudizio di colpevolezza sulla messa in stato d’accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione;
  • decadenza, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità.

Elezione Presidente della Repubblica: i precedenti

Ecco di seguito la lista dei Presidenti della Repubblica Italiana dal 1948 a oggi, con un dettaglio sul numero di scrutini necessari all’elezione e ai voti ottenuti.

Anno Presidente N. scrutini Voti ottenuti
1948 Enrico De Nicola Dopo essere stato Capo provvisorio dello Stato, nel gennaio nel 1948 esercitò le attribuzioni e assunse il titolo di Presidente della Repubblica Italiana a norma delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione
1948 Luigi Einaudi 4 518/871
1955 Giovanni Gronchi 4 658/883
1962 Antonio Segni 9 443/842
1964 Giuseppe Saragat 21 646/927
1971 Giovanni Leone 23 518/996
1978 Sandro Pertini 16 832/995
1985 Francesco Cossiga 1 752/977
1992 Oscar Luigi Scalfaro 16 672/1002
1999 Carlo Azeglio Ciampi 1 707/990
2006 Giorgio Napolitano 4 543/990
2013 6 738/997
2015 Sergio Mattarella 4 665/995

Leggi lo speciale della Camera con i resoconti delle precedenti elezioni

Alessandro Sodano

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