DURC e titoli di studio

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Negli ultimi mesi la vicenda dell’autocertificabilità del DURC ha sollevato notevoli polemiche interpretative, anche su queste pagine, per via delle varie circolari succedutesi in poche settimane, come la nota del Ministero del lavoro del 16 gennaio, (per cui il DURC sarebbe non certificato ma “attestazione”), e quelle più recenti sempre del Ministero del Lavoro (n. 12/2012) e del Ministero PA (n. 6/2012) per le quali lo stesso documento sarebbe sì assimilabile alla categoria dei certificati, ma non autocertificabile.

Tali interpretazioni, come rilevato tra gli altri da Luigi Oliveri il 4 febbraio 2012, contrastano peraltro con alcune disposizioni di legge, tra cui il D.Lgs 163/2006, art. 38, che prevede espressamente la possibilità di utilizzare la dichiarazione sostitutiva per attestare la regolarità contributiva.

La discrasia ventila quasi un’alterazione del sistema delle fonti dei diritto, come se l’interpretazione ministeriale (in un’epoca in cui la decretazione d’urgenza, peraltro, ha praticamente soppiantato la legislazione parlamentare) possa valere di più delle fonti normative, peraltro di rango primario.

Nuovamente, qualche circolare dell’ultima ora, sempre a proposito delle nuove norme in tema di autocertificazione (o “decertificazione”, per i più moderni), ripropone il medesimo modus operandi.

Parliamo dei titoli di studio.

La legge 183/2011 con l’art. 15 ha recato importanti novità in tema di autocertificazione; ha modificato tra l’altro l’art. 40 del DPR 445/2000, prevedendo di inserire (a pena di nullità), su ogni certificato, la dicitura “il presente certificato non puo’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. E’ fondamentale ricordare che l’omissione di questa postilla integra gli estremi di violazione dei doveri di ufficio.

Anche le amministrazioni scolastiche sul punto si sono immediatamente interrogate; una delle questioni ha riguardato l’apponibilità della dicitura sopradetta sugli esiti delle valutazione degli studenti, ovvero sui diplomi e pagelle.

A prima vista tali documenti sembrano rientrare la categoria dei certificati, categoria definita dal legislatore, con il DPR 445/2000, come il documento rilasciato “da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualita’ personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”. Del resto, i titoli di studio sono autocertificabili a norma del successivo art. 46, dunque lo stesso legislatore non pare avere dubbi in proposito.

Nel senso della nullità di diplomi e pagelle privi della postilla di cui all’art. 40 si sono pronunciati, poi, gli operatori del settore (ad es. l‘ANP del Piemonte, con parere reso nel gennaio 2012), e l‘ USR Lombardia con nota 448 del 2012.

Non solo: il DPR 323/1998 definisce, all’art. 13, più volte „certificazioni“ quelle rilasciate al superamento degli esami di Stato, e cosi‘ il conforme decreto ministeriale n. 323 1999, art. 9; ancora, la legge 53/2003, art. 3, definisce „certificazione“ l’attestazione periodica e annuale degli insegnanti delle competenze acquisite dagli studenti.

Tanto sarebbe dovuto bastare all’operatore scolastico timoroso di incappare in una violazione di doveri di ufficio e comunque nel rischio di produrre un atto nullo.

Invece, le FAQ (da sempre Frequently Asked Questions, da poco forse nuove fonti del diritto…) del Ministero PA e Semplificazione, pubblicate sul sito web istituzionale del Ministero a seguito della direttiva 14/2011 (esplicativa della riforma della autocertificazione), sparigliano le carte e chiariscono che „I diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o i titoli di abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione, ai sensi dell’art. 42, d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, non sono certificati. Pertanto, gli stessi devono essere rilasciati in originale privi della dicitura prevista dal comma 02 dell’art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000, la quale va invece apposta sulla relativa certificazione“.

Il chiarimento ministeriale equipara i diplomi ai titoli abilitativi, cui l’art 42 del DPR 445 è dedicato.

Prescindendo dal merito, anche discutibile, dell’equiparazione tra abilitazione e titolo di studio, è opportuno notare come una FAQ intervenga in una materia prescritta dalla legge a pena di nullità, e con aspre sanzioni per il funzionario “poco attento“.

Tale interpretazione ministeriale, espressa in forme certamente singolari, è richiamata come perfettamente operativa dalla circolare MIUR 48 del 31 maggio 2012, che appunto solleva dall’inserire la postilla citata nei diplomi (non rintenuti certificati) e negli attestati di credito formativo rilasciati agli alunni con disabilità, disponendo l’indicazione, invece, sul relativo certificato sostitutivo.

La circolare MIUR richiama, nel prescrivere questi chiarimenti, la Direttiva 14/2011 del Ministero per la PA; è singolare (o forse voluto) che non richiami invece le FAQ, le quali sole intervengono sul punto, nulla prescrivendo la circolare 14 su diplomi e titoli di studio nello specifico.

Al funzionario ligio al dovere, non rimane che adeguarsi, confidando nel buon senso di chi dispone con metodi piuttosto formali quando si prescrivono sanzioni, e con indicazioni abbastanza “moderne” e semplificate per indicare le eccezioni.

Rammentando che comunque, come sa bene anche uno studente ai primi esami di Giurisprudenza, una circolare non ha affatto valore uguale alla legge o agli atti regolamentari, anzi, per dirlo con la Cassazione (n. 237/2009), le circolari non costituiscono fonti del diritto.

Viene comunque da chiedersi se, accanto alla violazione di legge e dei doveri di ufficio, non sia stata inserita silenziosamente un’altra fattispecie: la violazione di FAQ!

Francesca Ciangola

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