Il divieto di nuove acquisizioni immobiliari non preclude l’impiego di contributi a destinazione vincolata

Michele Nico 13/02/15
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La delibera n. 3/2015/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, si occupa del divieto posto dall’art. 12, comma 1-quater, del Dl 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 111/2011, secondo cui gli Enti locali, per contenere la spesa pubblica, non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva, salvo che si tratti di rinnovi contrattuali o che la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione degli immobili dismessi.

Nel caso in esame, il rigore di un siffatto divieto induce un Comune a interpellare la Sezione toscana per sapere se l’Ente abbia la possibilità di acquistare di un terreno per realizzare un parco giochi, utilizzando un contributo a carattere vincolato, erogato ad hoc da una fondazione bancaria.

Nel fornire il parere richiesto il collegio rileva, in primo luogo, che la ratio legis del Dl 98/2011 è costituita dall’intento di evitare l’impiego di denaro pubblico per incrementare il patrimonio, salve le ipotesi eccezionali espressamente contemplate dal legislatore.

In questa chiave di lettura, il divieto di nuovi acquisti va inteso “non già nel senso di ricomprendere qualsivoglia contratto ricadente nella categoria di quelli che, in base alla disciplina civilistica, identificano il trasferimento della proprietà di un immobile verso il corrispettivo di un prezzo, bensì (…) i soli contratti attivi che determinano un onere di spesa a carico dell’Ente”.

A suffragio di tale assunto, il parere fa richiamo all’interpretazione autentica resa dal legislatore con l’art. 10-bis Dl 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 64/2013, secondo cui il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso non si applica […] alle permute a parità di prezzo, atteso che tali operazioni – pur dando luogo ad alienazioni di beni sotto forma di “reciproco trasferimento della proprietà […] da un contraente all’altro” (art. 1552 cod. civ.) – non incrementano né intaccano il patrimonio dell’Ente, inteso nella sua globalità.

Ciò significa, in altre parole, che l’investimento in programma non configura alcun onere a carico dell’Amministrazione locale e, pertanto, non incorre nel divieto di cui all’art. 12, comma 1-quater sopra citato.

Per il Comune, infatti, l’utilizzo di fondi vincolati erogati da un soggetto terzo non comporta alcun impiego di risorse provenienti dall’Ente medesimo, suscettibili di essere destinate, in modo discrezionale, al servizio di alternative finalità istituzionali.

Michele Nico

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