Disoccupazione agricola 2020 e Anf, domande al via: come fare, a chi spetta

Paolo Ballanti 28/01/20
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Operativo dal 7 gennaio il servizio telematico per la presentazione delle domande ANF e disoccupazione da parte dei lavoratori agricoli. Lo ha reso noto l’INPS con il messaggio n. 162 del 17 gennaio 2020.

L’Istituto ha comunicato che è operativo il sistema telematico di acquisizione delle prestazioni di competenza 2019, accessibile sia online che offline.

Analizziamo nel dettaglio le novità per poi concentrarci sule caratteristiche delle prestazioni ANF e disoccupazione per i lavoratori agricoli.

Disoccupazione agricola 2020: invio domanda online

Con il messaggio n. 162 l’INPS ha reso noto che è operativo il servizio di invio telematico delle domande di disoccupazione e ANF per i lavoratori agricoli, con riferimento all’anno 2019.

Le richieste possono essere inviate sia on-line (in autonomia o avvalendosi dei Patronati) che off-line (lotti e cooperazione applicativa).

> Naspi: calcolo, importo, durata e decorrenza <

Disoccupazione agricola: domande al via

L’operatività dei servizi telematici ha decorrenza 7 gennaio 2020.

Assegni familiari lavoratori agricoli: istruzioni 

Il messaggio INPS ha conseguenze importanti soprattutto per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) i quali, finora, erano stati esclusi dall’obbligo di presentazione telematica delle domande ANF, operativo dal 1° aprile 2019. Questi infatti potevano continuare a presentare il modello cartaceo ANF/DIP SR16 direttamente al datore di lavoro.

Dal 7 gennaio anche per gli OTI scatta la procedura di domanda telematica, già prevista per gli operai a tempo determinato (OTD).

Nulla cambia in merito alle modalità di pagamento degli assegni. Ricordiamo che per gli OTD è l’INPS a pagare direttamente l’ANF, mentre per gli OTI il datore anticipa in busta paga l’importo, salvo poi recuperarlo in F24 sui contributi da versare all’Istituto.

Nessuna novità anche rispetto ai requisiti di accesso agli assegni, che rimangono gli stessi della generalità dei lavoratori dipendenti.

Disoccupazione agricola: a chi spetta

L’indennità di disoccupazione agricola spetta a:

  • Operai agricoli a tempo indeterminato;
  • Operai agricoli a tempo determinato;
  • Compartecipanti familiari, piccoli coloni, coltivatori diretti (che totalizzano 51 giornate di iscrizione negli elenchi grazie a versamenti volontari).

La prestazione viene erogata in ragione di una perdita del lavoro verificatasi l’anno precedente quello di presentazione della domanda. Quest’ultima dev’essere inoltrata entro il 31 marzo dell’anno successivo quello di riferimento.

> Naspi: quando sospenderla e prorogarla. Regole e istruzioni <

Disoccupazione agricola operati a tempo indeterminato: requisiti 

La disoccupazione agricola viene riconosciuta agli Operai a tempo indeterminato che presentano i seguenti requisiti:

  • Anzianità assicurativa (come dipendente agricolo) non inferiore a due anni;
  • 102 contributi giornalieri accreditati nell’anno di presentazione della domanda e in quello precedente.

La prestazione sarà pari al 30% della retribuzione effettiva per un numero di giorni pari a quelli lavorati nel limite di 365 giorni.

Disoccupazione agricola operai a tempo determinato: requisiti  

Gli operai a tempo determinato possono ottenere la disoccupazione:

  • Ordinaria, per chi svolge lavori saltuari o stagionali;
  • Speciale, per chi è impegnato per un maggior numero di giornate.

Sia per accedere alla disoccupazione ordinaria che per quella speciale è necessario possedere un’anzianità assicurativa di almeno due anni, prevalentemente in agricoltura.

La disoccupazione ordinaria spetta a coloro che totalizzano almeno 102 contributi giornalieri nell’anno di presentazione e in quello precedente.

Al contrario, la disoccupazione speciale spetta a coloro che hanno:

  • Non meno di 101 giornate di lavoro nell’anno cui si riferisce la prestazione;
  • Non meno di 151 giornate di lavoro nell’anno cui si riferisce la prestazione.

Sia nella disoccupazione ordinaria che in quella speciale, l’importo è pari al 40% della retribuzione imponibile a fini contributivi. La somma viene corrisposta per un numero di giornate pari a quelle in cui il soggetto è rimasto iscritto negli elenchi nominativi, fino ad un massimo di 365 giorni.

Dall’indennità di disoccupazione l’INPS trattiene un contributo di solidarietà pari al 9%, nel limite di 150 giorni.

Paolo Ballanti

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