Depenalizzazione: tutti i reati cancellati. Da quando e con quali sanzioni?

Redazione 26/01/16
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Tra le novità introdotte dal pacchetto depenalizzazioni trova posto l’abrogazione dei reati, tra gli altri, di ingiuria (articolo 594 c.p.), sottrazione di cose comuni (articolo 627 c.p.) e falsità in scrittura privata (articolo 485 c.p.).

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DEPENALIZZAZIONI: QUALI REATI CANCELLATI?

Il pacchetto depenalizzazioni, approvato con il decreto legislativo 15 gennaio 2106 n. 7 recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili” ed il decreto legislativo 15 gennaio 2106 n. 8 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016, in attuazione della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Questo comporta che il 6 febbraio 2016, chiunque commetterà reati come l’ingiuria, il danneggiamento semplice di beni altrui, la guida senza patente, gli atti osceni o contrari alla pubblica decenza, non potrà ricevere un procedimento penale, sporcando la propria fedina penale, ma soltanto (a seconda dei casi) una sanzione amministrativa di tipo pecuniario o una multa a seguito di un processo civile di risarcimento del danno azionato dalla vittima (è il caso dell’ingiuria o del danneggiamento).

Attenzione, però, perché la sanzione amministrativa sarà molto più pesante rispetto alle vecchie sanzioni penali.

In base alle nuove disposizioni viene sancita la depenalizzazione di tutti i reati per cui è stabilita la sola pena della multa o dell’ammenda, previsti al di fuori del codice penale.

Diventano, quindi, illeciti civili i reati di:

– ingiuria;

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– falsità in scrittura privata;

– appropriazione di cose smarrite;

– furto da parte di un comproprietario;

con la previsione di una sanzione pecuniaria cha va da 100 fino a 8mila euro.

Tra i reati depenalizzati ci sono anche:

– omesse ritenute entro i 10mila euro;

– ostacolo ai revisori;

– coltivazione di stupefacenti per fini terapeutici.

Per conoscere l’elenco specifico dei 40 reati depenalizzati e delle nuove pene, leggi l’articolo: Depenalizzazioni: cosa cambia con le nuove sanzioni? Lo schema di confronto

DEPENALIZZAZIONI: QUALI REATI RIMANGONO?

Vengono, poi, depenalizzati anche e tutti i reati che invece sono presenti nel codice penale, fatta eccezione però per quelli previsti dalla normativa in materia di:

– salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,;

– ambiente territorio e paesaggio;

– sicurezza pubblica;

– giochi d’azzardo e scommesse;

– armi;

– elezioni;

– finanziamento ai partiti.

Viene, infine, escluso dal provvedimento anche il reato di immigrazione clandestina che sarà oggetto di un intervento organico specificatamente incentrato sul tema migranti.

DEPENALIZZAZIONE: QUALI SONO LE NUOVE SANZIONI?

Il decreto sulla depenalizzazione, come disposizione base, prevede l’irrogazione di:

– una sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila  a 10mila euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a 5mila euro;

– una sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 30mila euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a 20mila euro;

– una sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 50mila euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a 20mila euro.

Il secondo decreto, invece, prevede la sostituzione della sanzione penale con una sanzione amministrativa e l’abbinamento con un risarcimento a vantaggio della vittima del reato. Non viene annunciato alcun criterio numerico, essendo commisurata la sanzione alla gravità della violazione e alla reiterazione dell’illecito.

DEPENALIZZAZIONE: COME FUNZIONA IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO?

Con riferimento ai reati tramutati in illeciti amministrativi, l’autorità amministrativa competente avrà il compito di notificare gli estremi della violazione ai soggetti interessati.

Sarà ammissibile il pagamento in misura ridotta, pari cioè alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro 90 giorni.

DEPENALIZZAZIONE: COME FUNZIONA IL GIUDIZIO CIVILE?

Con riferimento ai reati trasformati in illeciti civili, la punizione viene a dipendere dalla circostanza che la vittima intraprenda o meno una causa civile per il risarcimento del danno.

Esclusivamente in questo caso, infatti, il giudice, in aggiunta alla condanna in favore della controparte, comminerà una multa da pagare alle casse dello Stato. Nel caso di inerzia della parte lesa, invece, non scatterà nemmeno la multa e il colpevole rimarrà impunito.

DEPENALIZZAZIONE: COME FUNZIONA IL RISARCIMENTO DEL DANNO?

Circa i termini e le modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile, nonché per le forme per la riscossione dell’importo, sarà un apposito decreto da parte del ministro della Giustizia, di concerto con il Mef, a stabilirli.

Riguardo alle condizioni economiche del condannato, il giudice ha facoltà di disporre che il pagamento della sanzione pecuniaria civile venga fatto in rate mensili (da 2 a 8), dovendo ciascuna rata non essere inferiore a 50 euro.

Il condannato ha la possibilità di estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, attraverso un unico pagamento. Si ricorda, infine che per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è consentita alcuna forma di copertura assicurativa.

VAI AL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ABROGAZIONE DI REATI E INTRODUZIONE DI ILLECITI CON SANZIONI PECUNIARIE CIVILI”, 15 gennaio 2016, n. 7

VAI AL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEPENALIZZAZIONE”, 15 gennaio 2016, n. 8 

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