VAI ALLO SPECIALE SU NUOVE DEPENALIZZAZIONI
In base al nuovo decreto sono state modificate sia disposizioni concernenti il codice penale, che norme contenute in leggi speciali, con l’intento generale di riuscire a deflazionare il sistema penale.
NUOVE DEPENALIZZAZIONI: COSA SI PREVEDE?
Tramite il decreto legislativo recentemente approvato si prevede:
1) la depenalizzazione per tutti gli illeciti sanzionati con multa oppure ammenda, eccetto le fattispecie relative a salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza pubblica, ambiente e territorio, armi, gioco d’azzardo, elezioni e finanziamento ai partiti;
2) l’abrogazione di alcuni reati e l’introduzione di illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili.
DEPENALIZZAZIONI: QUALI REATI?
Stando al testo del Dlgs sono diverse le tipologie dei reati coinvolti tra cui si evidenziano:
– la guida senza patente;
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– il reato di omesso versamento (entro il limite di 10mila euro) delle somme trattenute dal datore di lavoro quali contribuiti previdenziali ed assistenziali e a titolo di sostituto d’imposta;
– il noleggio di opere protette;
– l’ingiuria;
– l’interruzione di gravidanza;
– la violazione delle prescrizioni per la coltivazione di cannabis a fini terapeutici o di ricerca;
– l’appropriazione di cose smarrite;
– il furto del bene da parte del comproprietario.
Rimane, invece, fuori dal perimetro delle nuove depenalizzazioni il reato di immigrazione clandestina, argomento ancora caldo e centrale nel dibattito politico italiano.
Si rammenta che la modifica delle citate fattispecie in illeciti amministrativi attiene anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto suddetto (il cosiddetto principio del favor rei), mentre rimangono ferme le condanne passate in giudicato, divenute appunto definitive.
DEPENALIZZAZIONI: QUALI SONO LE NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE?
Per quanto attiene la trasformazione dal penale all’illecito amministrativo, attenzione, però, dal momento che la stessa non viene ad implicare in alcun modo sanzioni minori, anzi le stesse si prospettano molto più care rispetto al passato, nonostante ora non venga più intaccata la fedina penale.
Le nuove sanzioni amministrative, pertanto, saranno rispettivamente:
1) da 5mila a 15mila euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a 6 mesi;
2) da 5mila a 30mila euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a 1 anno;
3) da 10mila a 50mila per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore a 1 anno.
Così come previsto per il procedimento penale, si ricorda comunque che il colpevole mantiene la facoltà di potersi difendere contro la nuova sanzione, intentando opposizione e avendo così modo di dimostrare la propria condizione di innocenza.
DEPENALIZZAZIONI: QUALI SONO LE NUOVE SANZIONI CIVILI?
Per quanto attiene, poi, ai reati modificati in illeciti civili, viene lasciata alla vittima la facoltà di poter decidere se se agire o meno contro il soggetto responsabile, non essendo più prevista l’attivazione da parte della Procura della Repubblica.
Nel caso di condanna, lo Stato, rimasto fuori dal procedimento, ha così modo di ripresentarsi per incassare la sanzione civile. Qualora, al contrario, la vittima decida di non agire, il fatto resta in tal modo impunito mentre il soggetto responsabile non sarà tenuto a versare nulla, nemmeno nei confronti dello Stato.
DEPENALIZZAZIONI: IL CONFRONTO TRA PENE PRECEDENTI E NUOVE SANZIONI
Si riporta di seguito una tabella indicante quali sono i principali reati oggetto del decreto di depenalizzazione approvato dal Governo.
REATO | VECCHIA PENA | NUOVA SANZIONE |
DEPENALIZZAZIONI DI REATI PREVISTI NEL CODICE PENALE | ||
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA | ||
Falsità in scrittura privata (Art. 485) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni | Sanzione civile da 200 a 12.000 € |
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Art. 486) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni | Sanzione civile da 200a 12.000 € |
Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall’articolo 486. Atto | Disposizioni sulle falsità materiali in scritture private | Sanzione civile da 200a 12.000 € |
Uso di atto falso. Atto privato(Art. 489, co. 2) | Disp. sulle falsità materiali in scritture priv. con pene ridotte di un terzo | Sanzione civile da 200a 12.000 € |
Soppressione, distruz. e occultam. di scritture private vere (Art. 490) | Pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485 | Sanzione civile da 200a 12.000 € |
REATI CONTRO LA MORALITÀ E IL BUON COSTUME | ||
Atti osceni (Art. 527, co. 1) | Reclusione da 3 mesi a 3 anni | Sanzione amministrativada 5.000 a 30.000 € |
Pubblicazioni e spettacoli osceni (Art. 528, co. 1 e 2) | Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa non inferiore a 103 € | Sanzione amministrativada 10.000 a 50.000 € |
REATI CONTRO LA PERSONA | ||
Ingiuria (Articolo 594) | Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 516 € – Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 € (con attribuzione di fatto determinato) | Sanzione civile da 100 a 8.000 € – Sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 € (con attribuzione di fatto determinato o commesso in presenza di più persone) |
REATI CONTRO IL PATRIMONIO | ||
Sottrazione di cose comuni (Art. 627) | Reclusione fino a 2 anni o multa da 20 a 206 € | Sanzione civile da 100 a 8.000 € |
Danneggiamento semplice(Art. 635, co. 1) | Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 309 € | Sanzione civile da 100 a 8.000 € |
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647) | Reclusione fino a 1 anno o multa da 30 a 309 € | Sanzione civile da 100 a 8.000 € |
CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA | ||
Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto(Art. 652 commi 1-2) | Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 309 € – Arresto da 1 a 6 mesi ovvero ammenda da euro 30 a 619 € (in caso di informazioni o indicazioni mendaci) | Sanzione amm.va da 5.000 a 15.000 € – Sanzione amministrativa da 6.000 a 18.000 € (in caso di informaz. o indicazioni mendaci) |
Abuso della credulità popolare(Art. 661) | Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 1.032 € | Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 € |
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive(Art. 668, co. 1, 2 e 3) | Arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 309 € – Pena pecuniaria e detentiva sono applicate congiuntamente (se contro divieto autorità) | Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 € – Sanzione amm.va da 10.000 a 30.000 € (se contro divieto autorità) |
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726) | Ammenda da 258 a 2.582 € | Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 € |
DEPENALIZZAZIONI DI REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI | ||
REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI | ||
Mancato rispetto dell’autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, co. 2 del Dpr 309/1990) | Ammenda da 516 a 5.164 € | Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 € |
REATI IN MATERIA DI PREVIDENZA | ||
Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali(Art. 2 del Dl 463/1983) | Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 € | Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 € (se l’importo omesso è superiore a 10.000 € annui) – Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 € (se l’importo omesso è inferiore a 10.000 € annui) |
REATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE | ||
Guida senza patente (Art. 116, co. 15, del Dlgs 285/1992) | Ammenda da 2.257 a 9.032 | Sanzione amministrativada 5.000 a 30.000 € |
RICICLAGGIO | ||
Omessa identificazione (Art. 55, com. 1, del Dlgs 231/2007) | Multa da 2.600 a 13.000 € | Sanzione amministrativada 5.000 a 30.000 € |
Omessa registrazione (Art. 55, co. 4, del Dlgs 231/2007) | Multa da 2.600 a 13.000 € | Sanzione amministrativada 5.000 a 30.000 € |
REATI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO | ||
Impedito controllo ai revisori(Art. 29 del Dlgs 39/2010) | Ammenda fino a 75.000 € | Sanzione amministrativada 10.000 a 50.000 € |
REATI IN MATERIA DI DIRITTO FALLIMENTARE | ||
Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (Art. 235 del Rd 267/1942) | Ammenda fino a 258 € | Sanzione amministrativada 5.000 a 10.000 € |
REATI IN MATERIA DI ASSEGNI | ||
Emissione di assegno da parte dell’Istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (Art. 117 del Rd 1736/1933) | Pena pecuniaria da 5 a 51 € | Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 € |
REATI IN MATERIA DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA | ||
Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge (Art. 19, co. 2, della legge 194/1978) | Multa fino a 51 € | Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 € |
REATI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA | ||
Violazione delle norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati (Art. 11 del Rd 234/1931) | Ammenda da 20 a 200 € o arresto fino a 2 anni | Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 € |
REATI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE | ||
Abusiva concessione in noleggio(Art. 171-quater del legge 633/1941) | Arresto sino a 1 anno o ammenda da 516 a 5.164 € | Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 € |
REATI IN MATERIA DI GUERRA | ||
Omissione di denuncia di beni(Art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 506/1945) | Arresto non inferiore nel minimo a 6 mesi o ammenda non inferiore a 1.032 €- Arresto non inferiore a 3 mesi o ammenda non inferiore a 516 € | Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 € – Sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000€ |
REATI IN MATERIA DI MACCHINE UTENSILI | ||
Alterazione del contrassegno di macchine (Art. 15 della L. 1329/1965) | Ammenda da 77 a 310 € o arresto fino a 3 mesi | Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 € |
REATI IN MATERIA DI COMMERCIO | ||
Installazione o esercizio di impianti | Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 51 a 516 € | Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 € |
REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO E VIOLAZIONI DOGANALI | ||
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 del Dpr 43/73) | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 € |
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 del Dpr 43/1973) | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 € |
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 del Dpr 43/1973) | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 € |
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 del Dpr 43/1973) | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 € |
Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 del Dpr 43/1973) | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine |
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 del Dpr 43/1973) | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 € |
Contrabbando nei depositi doganali(Art. 288 del Dpr 43/1973) | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 € |
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 del Dpr 43/73) | Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 € |
Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 del Dpr 43/1973) | Multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere | Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 € |
Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (Art. 291 del Dpr 43/1973) | Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 € |
Altri casi di contrabbando (Art. 292 del Dpr 43/1973) | Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 € |
Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato (Art. 294 del Dpr 43/1973) | Multa fino a 258 € | Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 € |
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