Depenalizzazione: quale sorte per i processi in corso?

Redazione 14/03/16
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Il decreto sulle depenalizzazioni, entrato in vigore, il 6 febbraio scorso, implica ripercussioni negative per chi è stato vittima di ingiuria o di danneggiamenti.

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DEPENALIZZAZIONE: COSA COMPORTA PER CHI HA UN PROCESSO PENALE IN CORSO PER UNO DEI REATI CANCELLATI?

Chi ha già commesso uno dei reati depenalizzati, e ha ancora in corso un processo penale, molto probabilmente riuscirà ad evitare di incorrere nelle nuove pesanti sanzioni pecuniarie previste dal recente decreto, con tanto di beffa, in aggiunta al danno, per le vittime dei reati di ingiuria e danneggiamento.

Da quando, infatti, è entrata in vigore la depenalizzazione le aule di giustizia italiane hanno avuto a che fare con non poche migliaia di processi penali per reati oramai considerati, per legge, inesistenti.

DEPENALIZZAZIONE: QUALE DESTINO PER I PROCESSI IN CORSO?

Chi è stato accusato o, peggio ancora, ch è vittima di reati commessi antecedentemente all’entrata in vigore della depenalizzazione, è infatti rimasto in balia di quel limbo in cui sono caduti tutti i processi in corso.

Sono una piccola parte, infatti, sono destinati a concludersi con l’applicazione di una sanzione, mentre per quanto riguarda i reati (o ex reati) di ingiuria e danneggiamento semplice, per la gran parte, rimarranno impuniti.

Gli stessi decreti sulla depenalizzazione (D.Lgs. nn. 6 e 7 del 15 gennaio 2016) sono stati, circa la sorte dei procedimenti penali in corso, non molto chiari, con riferimento ovviamente a quelle fattispecie delittuose che, a partire dallo scorso 6 febbraio, hanno subito un declassamento ad illeciti amministrativi o civili.

DEPENALIZZAZIONE: COME APPLICARE LE NUOVE REGOLE?

E’ intervenuta la Corte di Cassazione con una relazione dell’Ufficio del Massimario del 2 febbraio 2016, a precisare le modalità con cui applicare le nuove disposizioni ai processi ancora in corso. Di seguito se ne riportano, in sintesi, le indicazioni.

1) Illeciti amministrativi

Per tutte quelle tipologie di reato che sono state declassate ad illeciti amministrativi, già commessi prima del 6 febbraio 2016, l’accusato subirà sorte diversa a seconda dello stato attuale del procedimento penale.

1.1. Da un lato, nel caso in cui il procedimento sia in indagini o non vi sia stata ancora la sentenza di primo grado, il pubblico ministero o il giudice saranno tenuti ad archiviare o ad assolvere l’imputato, trasmettendo contestualmente gli atti all’autorità amministrativa, nella maggior parte dei casi il Prefetto, tenuto ad applicare a sua volta la sanzione amministrativa. Attenzione, però, perché qui la sanzione massima non potrà superare quella originariamente prevista per il reato.

Qualora, invece, la pena prevista fosse quella dell’arresto il massimo della sanzione verrà a determinarsi moltiplicando il numero massimo di giorni di arresto per 250 euro.

1.2. Dall’altro lato, poi, se risulta esserci già stata una sentenza di condanna, anche se solo di primo grado, il giudice dovrà assolvere l’imputato, senza poter applicare le nuove sanzioni previste;

1.3. Qualora, infine, la sentenza di condanna o il decreto penale risultino irrevocabili, il soggetto che è stato condannato potrà richiedere al giudice la revoca della sentenza o del decreto, senza ripercussioni ulteriori.

2) Illeciti civili

Per tutte le fattispecie di reato divenute, poi, illeciti civili, tra cui i citati ingiuria e danneggiamento semplice, per l’accusato sarà molto più semplice evitare di incorrere in  qualsiasi tipo di sanzione, di conseguenza restando le vittime senza giusta tutela. In base alla legge, infatti, tutti i procedimenti penali pendenti, senza diversificazione alcuna rispetto alla loro fase, andranno archiviati o chiusi con una sentenza di assoluzione.

La Cassazione è intervenuta al riguardo chiarendo come il giudice non potrà nemmeno condannare l’imputato al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, restando alla vittima la sola possibilità di fare causa al responsabile dinnanzi al giudice civile.

Sanzioni amministrative tributarie

Il Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2015 ha dato il via libero definitivo allo schema di decreto legislativo che riforma il sistema sanzionatorio, in attuazione della legge delega fiscale n. 23 dell’11/03/2014 unitamente ai provvedimenti attuativi relativi a riscossione, contenzioso tributario, agenzie fiscali e monitoraggio e stima dell’evasione volti ad introdurre maggiore equità e trasparenza nel sistema e a favorire la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.Le modifiche al sistema penale scatteranno il 22 ottobre prossimo, mentre il nuovo regime delle sanzioni amministrative si applica dal 1° gennaio 2017.Con il supporto di tabelle di raffronto, in questo e-book vengono analizzati i casi dove è prevista la sanzione amministrativa: omessa dichiarazione dei redditi, infedele dichiarazione, ritardati versamenti e nell’ambito del reverse charge.

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