In particolare, la depenalizzazione si può estendere ai capi civili se la sentenza è in sede di impugnazione, diversamente non si può estendere se è passata in giudicato.
Clicca qui per approfondire le NOVITA’ SULLA DEPENALIZZAZIONE
La questione su cui verte la discussione è nata a proposito di una condanna inflitta per il reato di danneggiamento in cui era già stato imposto il risarcimento del danno, nonostante il reato fosse stato abolito con le novità introdotte dalla manovra di depenalizzazione, precisamente dal decreto legislativo n.7 del 2016.
Prima di giungere alla conclusione del fatto in questione sono state messe a confronto due tesi:
• la prima valorizza l’articolo 2 comma secondo del Codice penale, secondo il quale l’abolitio criminis porta alla cessazione degli effetti penali della condanna sopravvivendo solo le obbligazioni civili. Questo primo orientamento ritiene che il giudice dell’impugnazione non deve considerare il fatto come un reato, quindi gli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza riguardano solo gli effetti civili;
• la seconda tesi esclude la possibilità al giudice dell’impugnazione di pronunciarsi sulle delibere civili.
Potrebbe interessarti anche: Depenalizzazione: tutti i reati cancellati. Quali effetti?
Con l’informazione depositata da poco dalle Sezioni unite penali, è prevalsa la prima tesi per cui anche il giudice può depenalizzare le conseguenze civili.
Per ulteriori chiarimenti puoi leggere:
Corte di cassazione, Sezioni unite penali, informazione provvisoria del 29 settembre 2016
Si consiglia il seguente volume:
[photo credit ©Roby Bettolini Bergamo, 05/11/2003 TRIBUNALE DI BERGAMO]
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento