Deducibilità delle sanzioni per omesso versamento delle imposte e delle somme pretese da equitalia per societa’ in difficoltà finanziarie

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Una società può dedurre dal reddito le sanzioni per omesso versamento e le somme pretese da Equitalia se che ha come clienti enti pubblici che hanno ritardato i tempi convenuti per eseguire i pagamenti mettendola in difficoltà finanziarie, che si concretizzano nell’impossibilità di eseguire i versamenti dell’IVA, delle ritenute, dell’IRAP, dell’IRES e dei contributi dovuti all’INPS.
Questo è l’importante principio contenuto nella sentenza 16.4.2014, n. 425, della Commissione tributaria provinciale di Udine.

“Per quanto concerne la deducibilità delle sanzioni afferenti il tardivo versamento dei tributi, il ricorso è fondato e merita accoglimento poiché la ricorrente opera con una tipologia di clientela che notoriamente paga le fatture con considerevole ritardo creando difficoltà e disagio ai fornitori che, per omissioni ed inadempienze imputabili ai soli committenti, risultano impossibilitati ad onorare i propri impegni, vedendosi ingiustamente gravati dalle conseguenti sanzioni”.

La società, causa dell’inadempienza dei propri clienti costituiti da enti locali e società da questi partecipate che ritardavano i tempi dei pagamenti si è trovata nella necessità di fare una scelta analoga relativamente ai propri debiti fiscali e contributivi, soggiacendo al rischio, purtroppo sopraggiunto, di essere oggetto dell’irrogazione delle sanzioni e dell’intervento dell’agente della riscossione.
La scelta, purtroppo, è stata infelice poiché in base al controllo formale delle dichiarazioni, rimasto inevaso il sollecito fatto con il c.d. “avviso bonario”, il debito è stato gravato con la sanzione per omesso versamento del 30% conteggiata sulle somme non versate, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo del 4% annuo, dell’aggio di riscossione (allora) del 9% conteggiato sull’imposta, le sanzioni, gli interessi e degli interessi di mora (nella misura variabile in relazione all’anno del mancato puntuale pagamento della cartella esattoriale e gli interessi del 4,5% annuo a fronte della richiesta di pagamento in forma rateale. In definitiva, se il debito originario veniva pagato con ritardo, veniva  gravato di un importo aggiuntivo complessivo del 39% oltre agli interessi maturati.

In sede di verifica, l’Agenzia delle entrate recuperava a reddito tali somme considerate come costi (dedotte in base alla considerazione: tu, amministrazione pubblica mi hai ritardato i tempi dell’incasso, mi hai messo in difficoltà e mi hai irrogato le sanzioni, ma il presupposto è la tua inadempienza e non la mia volontà) pretendendo sia l’IRES sia l’IRAP ed irrogando le relative sanzioni.

Insomma, economicamente parlando, un vero disastro dei conti aziendali: la speranza del profitto è stata soppiantata da un’evidente perdita, correlata ad inadempienze della stessa amministrazione pubblica.
La Commissione osserva che il ritardo nei tempi dell’incasso “prescinde da volontà o colpa della ricorrente che sarebbe doppiamente penalizzata qualora fosse costretta a pagare anche le sanzioni derivanti dalle inadempienze di terzi … Nella fattispecie, la società ha individuato i propri clienti di natura pubblica che pagano in ritardo ed ha indicato la considerevole entità dei crediti non incassati dai clienti stessi: dalla sostenibilità della documentazione e delle argomentazioni prodotte, deriva l’accoglimento del ricorso sul rilievo in esame”.

In merito alle somme pretese dall’agente della riscossione, la sentenza afferma che “i costi addebitati da Equitalia per il recupero dei crediti erariali non possono essere definiti straordinari e sono sicuramente afferenti l’attività dell’impresa. Trattandosi quindi di commissioni e non di interessi passivi, gli oneri in esame sono deducibili ai fini della determinazione dell’IRAP”.

Sergio Mogorovich

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