Decreto Sanità, il testo illustrato: articolo 2

Redazione 14/09/12
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Proseguiamo con l’analisi nel dettaglio del decreto sanità. Riportiamo di seguito tutti i cambiamenti apportati alle norme riguardanti l’attività professionale intramuraria.

Articolo 2 – Comma 1, lettera b

Il 30 novembre 2012 cessa l’autorizzazione dell’azienda sanitaria di appartenenza all’esercizio dell’attività di intramoenia (secondo la normativa in vigore dal 2007); sono infatti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a confermare che le Asl, le aziende ospedaliere. le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Irccs di diritto pubblico gestiscano, con totale responsabilità propria, l’attività libero professionale intramuraria. L’obiettivo è garantirne il corretto esercizio.

Articolo 2 – comma 1, lettera e

Saranno stabiliti, in accordo con i dirigenti coinvolti e previa contrattazione integrativa aziendale, un complesso di importi, da corrispondere ad opera dell’assistito, con cui pagare per ciascuna prestazione i compensi del professionista, dell’equipe, del personale di supporto. Tali parcelle verranno designate considerando il livello di professionalità del medico, i  costi pro quota per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature. Il 5% dell’importo dovuto al professionista verrà trattenuto dall’ente o dall’azienda del Ssn: verrà legata a misure preventive o per la diminuzione delle liste d’attesa.

Articolo 2 – Comma 1, lettere c e d

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno l’obbligo di pianificare e avviare entro il 31 marzo 2013 una infrastruttura di rete per il collegamento telematico (in condizioni di sicurezza) tra l’ente o l’azienda sanitaria e le singole in cui sono distribuite le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, che può essere in rete o interna. Tale infrastruttura permette di inviare all’azienda sanitaria tutti i dati dell’attività. La corresponsione della prestazione deve verificarsi direttamente all’ente o azienda del Ssn competente, in modalità di pagamento che garantiscano la tracciabilità della somma dovuta; entro il 30 aprile 2013 il titolare dello studio professionale deve acquisire, in rete, a suo cairco la strumentazione necessaria a confermare questo modo di pagare le prestazioni.

Articolo 2 – comma 1, lettera b

Qualora nelle aziende sanitarie non fossero disponibili spazi dedicabili ad attività libero professionali, Regioni e Province autonome adottano un programma sperimentale, che permetta di intraprendere l’attività intramoenia – in modo residuale – negli studi privati dei professionisti collegati in rete. In questa circostanza bisogna che sia sottoscritta una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l’azienda sanitaria di appartenenza. Suddetti accordi devono seguire uno “schema tipo“, concordato dalla Conferenza Stato Regioni.Questo prevede che la sottoscrizione e il rinnovo annuale della convenzione tra professionista e Asl è plausibile solo qualora il fatturato delle prestazioni fornite da ciascun professionista è pari o superiore a 12mila euro all’anno.

Il controllo del programma sperimentale per lo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria presso gli studi collegati in rete viene praticata entro il 28 febbraio 2015 dalla regione interessata. Se il risultato della verifica è positivo, la Regione pone fine al programma sperimentale e permette in via definitiva lo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria presso gli studi collegati in rete. Tutto questo solamente per l’ente specifico o l’azienda del Ssn in cui si è svolto il programma sperimentale. Se l’esito della verifica è, altresì, negativo, l’attività cessa entro il 28 febbraio del 2015.

Articolo 2 – Comma 1, lettera b

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e Irccs (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), entro  il 30 novembre 2012, dovranno realizzare una ricognizione straordinaria dei luoghi che possono essere adibiti all’esercizio dell’attività libero professionale nelle Asl, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, policlinici universitari a gestione diretta. Questi enti devono analizzare dettagliatamente i volumi delle prestazioni fornite, nell’ultimo biennio, in questo genere di attività, presso: strutture interne, esterne e studi professionali.

Una volta che la ricognizione è stata effettuata, basandosi sulle informazioni evinte, le  Regioni e le Province autonome possono permettere all’azienda sanitaria di acquisire, mediante l’acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, o attraverso la stipula di convezioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, adeguati. In questo caso è richiesto un parere vincolante del collegio di direzione; qualora non fosse possibile riunirlo, il parere verrebbe surrogato da una commissione equipollente di sanitari che praticano l’attività libero professionale intramuraria, costituita a livello aziendale. Una volta acquisiti, tali spazi saranno rivolti all’esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria.

Articolo 2 – Comma 1, lettera f

L‘attività libero professionale non potrà essere svolta presso studi collegati in rete dove, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati con il Ssn, pratichino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Ssn o dipendenti non in regime di esclusività. L’ente o l’azienda del Ssn possono, ad ogni modo, rilasciare una deroga, su ordine regionale, a patto che venga certificata la totale tracciabilità di ciascuna prestazione effettuata da tutti i professionisti dello studio professionale associato. È escluso, in ogni caso, qualsiasi addebito a carico dell’ente o dell’azienda del Ssn. 

 

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