Tutti i debiti che ancora non sono stati pagati, riguardanti somministrazioni, forniture e appalti, nonché quelli concernenti le prestazioni professionali, dando separata evidenza a quelli già oggetto di cessione o certificazione, vanno comunicati. Dal momento che non sono state fissate limitazioni in questo senso, è necessario considerare sia i debiti di parte corrente che quelli di parte capitale.
Come accennato, la norma si rivolge solamente ai debiti certi, liquidi ed esigibili, per cui potrebbero essere esclusi i debiti fatturati che non abbiano queste caratteristiche, anche se per i medesimi sono state richieste le deroghe al Patto o le anticipazioni di liquidità. Tuttavia, bisogna procedere con grande cautela al controllo prima di escludere un debito, considerate le gravi sanzioni stabilite in caso di inadempimento dell’obbligo. Esso, infatti, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione delle performance individuali dei dirigenti responsabili e determina responsabilità dirigenziale e disciplinare.
Gli stessi dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, a una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ciascun giorno di ritardo nella certificazione del credito. I debiti nei riguardi di soggetti con Durc irregolare devono essere comunicati, come spiegato dalla precedente circolare della Rgs 36/2012 la regolarità contributiva è un criterio che non è rilevante al fine delle caratteristiche del credito da certificare (certezza, liquidità ed esigibilità).
Ciascuno dei documenti caricati in piattaforma, uno per ogni creditore, acquista efficacia giuridica, anche ai fini dei successivi impieghi mediante operazioni di anticipazione, cessione e compensazione, dolo dopo essere stato firmato elettronicamente mediante il sistema. E’ necessario fare attenzione ai documenti già caricati ma non ancora validati aspettando eventuali segnalazioni da parte del creditore. Per questi occorre provvedere alla firma entro la scadenza. Non è consentita altra forma di comunicazione differente da quella telematica.
La comunicazione, per il creditore, corrisponde a certificazione del rispettivo credito. Essa, nella generalità dei casi, si ritiene rilasciata senza indicazione della data di pagamento . In fase di conversione del dl 35, ad ogni modo, è stato inserito un meccanismo per permettere la progressiva apposizione della data di pagamento ai debiti certificati d’ufficio, nei limiti delle risorse rese disponibili sia mediante la concessione delle anticipazioni di liquidità.
In base alle indicazioni della circolare n.30, ciò determina che, nel momento in cui l’amministrazione debitrice riceve notizia dell’entità delle risorse a essa riconosciute e della data in cui tali risorse saranno effettivamente disponibili, è tenuta ad aggiornare l’elenco, indicando la data prevista di pagamento relativamente a un set di debiti di importo corrispondente. La data apposta sulla certificazione di un debito non è soggetta a successive modifiche e aggiornamenti.
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