Ne dà notizia l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa dell’8 settembre 2021.
Contributi a fondo perduto: dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre
Contributi per città con santuari religiosi: requisiti
Per richiedere il bonus è necessario possedere i seguenti requisiti:
- avere la partita IVA attiva in data antecedente il 1° luglio 2020;
- svolgere un’attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati i santuari religiosi con popolazione superiore a diecimila abitanti che in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
L’elenco dei Comuni con queste caratteristiche è consultabile nelle istruzioni alla compilazione del modello di istanza.
Inoltre, bisogna possedere almeno uno tra questi requisiti:
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 negli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopra indicati, inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019;
- inizio dell’attività in almeno uno degli esercizi ubicati nelle zone A o equipollenti dei predetti comuni a partire dal 1° luglio 2019.
Contributi per città con santuari religiosi: come fare domanda
L’Istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Riguardo la tempistica, le domande si potranno trasmettere a partire dal giorno 9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021, anche tramite intermediario.
L’istanza deve contenere:
- il codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale rappresentante se il soggetto richiedente è diverso da persona fisica
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un soggetto che ha posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo che intercorre dall’inizio del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto) alla data di presentazione dell’istanza, la partita IVA del soggetto confluito
- i dati relativi alla sussistenza dei requisiti:
- l’Iban del conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo
- la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza
- il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.
L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’Iban indicato nell’istanza.
Scarica il comunicato stampa dell’8 settembre 2021
Contributi per città con santuari religiosi: calcolo e beneficiari
Il contributo, che non può superare i 150mila euro, è stato previsto per le imprese e gli esercenti che svolgono attività di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici (zone A o equipollenti) di comuni in cui sono situati santuari religiosi e che presentano due caratteristiche:
- una popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- una presenza turistica di cittadini residenti in Paesi esteri almeno tre volte superiore al numero dei residenti in base all’ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti.
Il requisito del numero di abitanti (superiore a 10 mila) non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra:
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.
Tale percentuale è del 15, 10 e 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente:
- non superiori a 400.000 euro;
- superiori a 400.000 euro e fino a un 1.000.000 di euro;
- superiori a un 1.000.000 di euro;
nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
In ogni caso, il contributo è determinato per un importo minimo di:
- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 1.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo, che sarà determinato tenendo conto del limite complessivo di spesa stabilito dalla norma e dell’ammontare complessivo relativo alle istanze accolte, verrà accreditato direttamente sul conto corrente dei beneficiari.
I contributi per città con santuari religiosi sono esclusi da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incidono sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento