Contratto di espansione: chi può andare in pensione 5 anni prima

Con l’entrata in vigore del D.L. Sostegni-bis, un argomento tornato alla ribalta è il cd. “contratto di espansione”. Si tratta di un istituto che permette all’azienda di anticipare l’uscita dei propri dipendenti con 5 anni di anticipo rispetto all’età ordinaria. Siccome inizialmente tale misura era legata a un numero ristretto di imprese, in quanto i requisiti d’accesso erano riservati a pochi grandi imprese, il predetto decreto legge ha voluto liberalizzare maggiormente tale strumento, allargandolo anche a piccole e medie imprese.

Ad oggi, quindi, l’accesso al contratto di espansione è riservato alle aziende con almeno 100 dipendenti. Si rammenta che la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), solo per l’anno in corso, ha portato la soglia a 500 unità per avviare percorsi di riorganizzazione e reindustrializzazione, dalle 1.000 previste dal “Decreto Crescita” che ha introdotto la misura, e a 250 unità per la pensione in anticipo fino a 5 anni che può avvenire tuttavia a determinate condizioni.

Vediamo quindi più da vicino la nuova disciplina del contratto di espansione 2021 e come cambia con il “Decreto Sostegni bis”.

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Contratto di espansione 2021: campo di applicazione

L’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015 ha stabilito, in via sperimentale, che le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative possono avviare, nell’ambito delle attività di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano una modifica strutturale dei processi aziendali finalizzati allo sviluppo tecnologico, e in ogni caso prevedendo l’assunzione di nuove professionalità, una procedura di consultazione per la stipula in sede governativa di un contratto di espansione con:

  • il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA ovvero con la RSU.

Possono accedere al contratto di espansione:

  • i dipendenti a tempo indeterminato;
  • i dirigenti;
  • gli apprendisti,

iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Ago gestite dall’INPS che abbiano manifestato esplicito consenso di adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e risolvano consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.

Questi lavoratori dovranno trovarsi, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile ai due trattamenti pensionistici principali del nostro ordinamento:

  • pensione di vecchiaia (avendo maturato il requisito 20 anni di contribuzione e il requisito dell’importo soglia per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995);
  • prima della pensione di vecchiaia.

Contratto di espansione 2021: presentazione degli accordi

Successivamente, l’impresa avvia una procedura di consultazione, finalizzata a stipulare in sede governativa il contratto di espansione con il MLPS e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA o RSU.

Il contratto di espansione in parola deve contenere:

  • il numero dei lavoratori da assumere e i relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
  • la programmazione temporale delle assunzioni;
  • l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;
  • la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati (a esclusione delle aziende con un organico tra 250 e 499 unità), relativamente alle professionalità in organico.

Contratto di espansione 2021: indennità mensile

L’indennità mensile è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al FPLD o alle forme sostitutive o esclusive dell’Ago, gestite dall’INPS, e abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.

Si precisa che l’indennità mensile può essere riconosciuta anche in favore dei dirigenti e dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Possono beneficiare dell’indennità mensile in oggetto i lavoratori che abbiano manifestato esplicito consenso di adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile, a carico dell’Ago o delle forme sostitutive o esclusive della stessa, gestite dall’INPS, della:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione anticipata.

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Contratto di espansione 2021: presentazione dell’accordo

Preliminarmente, in relazione al riconoscimento dell’indennità mensile, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente, l’accordo sottoscritto e il “Modello di accreditamento e variazioni”.

Nel caso di contratto di espansione sottoscritto da un gruppo di imprese o da imprese costituite in stabile organizzazione, anche se con posizioni contributive presso Strutture INPS diverse, l’accordo di esodo afferente a tutte le aziende interessate deve essere trasmesso a una sola Struttura INPS, ossia quella che gestisce la matricola aziendale principale.

La Struttura territoriale competente che ha in carico la posizione aziendale principale, ricevuto dall’impresa interessata – tramite il “Cassetto previdenziale aziende” – l’accordo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare la sussistenza del requisito dimensionale.

In particolare, l’accordo deve contenere:

  • i dati identificativi dell’azienda e, nel caso di aggregazione di imprese stabile o di gruppo di imprese, i dati di identificazione (codice fiscale e matricola) di tutte le aziende interessate;
  • la data di sottoscrizione;
  • la data inizio validità;
  • la data fine validità;
  • il numero massimo di lavoratori esodandi;
  • in caso di un gruppo di imprese o di imprese costituite in stabile organizzazione di aggregazioni di aziende l’accordo dovrà essere sottoscritto dai rappresentati legali di tutte le aziende esodanti.

Contratto di espansione 2021: fideiussione

Ai fini dell’applicazione del contratto di espansione, il datore di lavoro è obbligato a presentare una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti dalla norma. La fideiussione garantisce l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione correlata.

Ai fini della fideiussione, l’importo complessivamente dovuto deve essere maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’Istituto.

Il datore di lavoro esodante deve consegnare alla Struttura territoriale presso la quale assolve i propri obblighi contributivi il documento bancario attestante la fideiussione a garanzia degli obblighi di cui al programma di esodo.

La predetta Struttura territoriale, verificata la conformità della fideiussione agli obblighi indicati nel prospetto INPS, ne comunica l’accettazione al datore di lavoro e alla banca. L’erogazione della prestazione avviene in presenza del versamento anticipato mensile da parte del datore di lavoro. In caso di mancato versamento, l’Istituto procede a notificare al datore di lavoro un avviso di mancato pagamento.

Contratto di espansione 2021: aziende destinatarie

La platea eleggibile è quella chiarita dai co. 1 e 1-bis dell’art. 41 del citato D.Lgs. n. 148/2015.

La Legge di Bilancio del 2021 (L. 178/2020), con l’art. 1, co. 349, per il solo anno 2021, ne ha disposto l’applicazione alle imprese con organico non inferiore a 250 unità lavorative, soglia raggiungibile anche per mezzo di aggregazioni stabili con finalità produttive o di servizi, anche con un gruppo di imprese, innovando il precedente indirizzo del Ministero del Lavoro.

Solo per accedere alla CIGS del co. 7 è richiesto un organico pari ad almeno 500 unità lavorative. Il prepensionamento è aperto anche alle imprese che non rientrino in campo CIGS (la CIGS è richiamata solo per determinare la media occupazionale aziendale, visto che si applicano i medesimi criteri di computo utilizzati per la CIGS).

Ora, con il “Decreto Sostegni-bis” (Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), in vigore dal 26 maggio 2021, la soglia dimensionale per l’accesso allo strumento scende a 100 addetti, con un incremento della spesa di 101,7 milioni per l’anno 2021, 225,5 milioni per l’anno 2022, 50,5 milioni per il 2023 e 30,4 milioni per il 2024.

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Daniele Bonaddio

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