Chi non paga una riparazione ha diritto alla restituzione del bene riparato?

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Vi sono alcune situazioni della vita quotidiana nelle quali la legge sembra tutelare il creditore a “discapito” del debitore che, in genere è la parte debole del rapporto contrattuale.

Quando è tutelato il creditore?

Immaginiamo di aver portato la nostra auto dal meccanico o un mobile dal restauratore e che, sia il meccanico che il restauratore, abbiano effettuato un preventivo di spesa che noi abbiamo accettato.

Ebbene, nel momento in cui andiamo a ritirare ciò che è stato riparato non potremo pretendere la riconsegna dell’oggetto senza aver pagato il corrispettivo del lavoro svolto dal nostro creditore.

Se, in tali ipotesi, noi sostenessimo di voler differire il saldo o di voler pagare in parte l’importo dovuto, la legge – come anche la giurisprudenza – ci darebbero torto.

In realtà il nostro creditore ha diritto di trattenere ciò che è nostro e che egli ha riparato fino a quando non verrà effettuato totalmente il saldo.

Né, in una ipotesi del genere, il nostro creditore potrebbe essere accusato di appropriazione indebita.

Cosa dice la legge?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 48251/16) stabilisce, infatti, che «Chi vanta un credito per lavori svolti su beni di proprietà di un altro, come nel caso di un’auto riparata da un meccanico, di una televisione aggiustata dal tecnico specializzato o un altro oggetto di arredo restaurato dall’artigiano può trattenere per sé tali beni – purché non li usi – “a garanzia” per il futuro pagamento di quanto dovuto».

Lo stesso codice civile, all’art. 2756 e segg. cod. civ. dispone che:

«I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.

Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno».

Vediamo, quindi, come in determinate circostanze la legge tutela il creditore a 360 gradi prevedendo il diritto di quest’ultimo a trattenere i beni del cliente sul quale ha eseguito la propria prestazione e per la quale non è stato mai pagato.

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