Consiglio nazionale Forense; c’è l’ok per lo sportello del cittadino

Redazione 22/04/13
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Ieri il Consiglio nazionale forense ha approvato il regolamento n. 2 – R – 2013, che istituisce un nuovo servizio gratuito, di informazione e orientamento ai cittadini sulle prestazioni professionali e sul funzionamento della giustizia, stabilito dalla legge n. 247/2012; lo sportello del cittadino, che sarà aperto presso ogni Consiglio dell’ordine degli avvocati.

Lo sportello, nella fattispecie, dovrà essere creato immediatamente dagli ordini locali e comunque non oltre il 30 novembre 2013, avrà l’obiettivo di informare in merito alle caratteristiche delle prestazioni professionali e sulla loro utilità, anche nell’ottica della prevenzione del contenzioso, sulle formalità necessarie riguardanti il conferimento dell’incarico e sui diritti e gli obblighi che ne conseguono, sulla eventualità di rivolgersi al Consiglio dell’ordine, nel caso in cui non vi sia l’accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di ottenere una conciliazione.

Le informazioni potranno riguardare gli strumenti di tutela giudiziaria stabiliti dall’ordinamento, i tempi eventuali di un giudizio e i criteri per la selezione dei costi, anche derivanti dalla soccombenza, non è tutto infatti verranno dati chiarimenti anche in merito alla difesa di ufficio e sul patrocinio a spese dello stato e sui sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e i rispettivi vantaggi in termini di di costi e tempi. 

Gli avvocati che si renderanno disponibili a partecipare allo sportello saranno iscritti in un elenco, nell’ambito della materia di propria competenza e a condizione che siano in regola con tutti gli adempimenti disciplinari, formativi, amministrativi. L’elenco è tenuto dal Consiglio dell’ordine e dovrà essere aggiornato, il regolamento, onde scongiurare ogni possibilità di accaparramento di clientela, stabilisce anche incompatibilità per l’avvocato che ha dato le informazioni e per i suoi vicini – parenti o colleghi di studio, fissando sistemi di controllo congrui. Il rifiuto immotivato di fornire il servizio o la mancata presenza dell’avvocato nel turno di riferimento senza valido motivo sono cause di esclusione dall’elenco.

Leggi qui il regolamento approvato dal Cnf.

Redazione

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