Conguagli a credito/debito nella pensione di maggio 2023: come funzionano

Paolo Ballanti 26/04/23
Scarica PDF Stampa

Conguagli a credito/debito nella pensione di maggio 2023: come funzionano? Lo scorso 20 aprile l’Inps ha diffuso sul proprio portale online la consueta informativa sul prossimo cedolino della pensione, in questo caso quello di maggio, in pagamento con valuta martedì 2 dal momento che il giorno precedente è festivo.
Tra le novità del mese, oltre alle trattenute fiscali a titolo di acconto Irpef ed addizionali regionali e comunali ci sarà spazio anche per il conguaglio anno di imposta 2022, effettuato dall’Inps entro il 28 febbraio 2023.

Il conguaglio consiste in una serie di operazioni in cui il sostituto d’imposta (in questo caso l’Inps) confronta la tassazione effettivamente dovuta con le trattenute fiscali effettuate nei singoli cedolini. Dalla differenza tra Irpef dovuta ed Irpef anticipata può scaturire, con impatto anche sul cedolino di maggio 2023, un conguaglio a credito o a debito.

Analizziamo la situazione in dettaglio.

Indice

Conguagli a credito/debito nella pensione: calcolo dell’Irpef lorda

La prima operazione da effettuare per verificare i conguagli a credito/debito nella pensione riguarda il calcolo dell’Irpef lorda dovuta per l’anno 2022 in base a quelli che sono gli scaglioni d’imposta:

  • 23% per i redditi fino a 15 mila euro;
  • 25% per i redditi superiori a 15 mila ma non eccedenti i 28 mila euro;
  • 35% per i redditi superiori a 28 mila ma non eccedenti i 50 mila euro;
  • 43% per i redditi superiori a 50 mila euro.

Si assume quindi il reddito complessivo effettivamente totalizzato dal pensionato nel 2022 e si determina così l’imposta lorda, rappresentata dalla somma del 23% dei redditi fino a 15 mila euro, del 25% dei redditi compresi tra 15 mila e 28 mila euro e così via.

Ipotizzando un reddito da pensione complessivamente pari a 30 mila euro, l’Irpef lorda 2022 sarà pari alla somma di:

  • 15.000,00 * 23% = 3.450,00;
  • (28.000 – 15.000) * 25% = 3.250,00;
  • (30.000 – 28.000) * 35% = 700,00;

per un totale di 7.400,00 euro.

Conguagli a credito/debito nella pensione: detrazioni redditi da pensione

La normativa (articolo 13, comma 3, TUIR) riconosce una detrazione d’imposta nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo contribuiscano uno o più redditi da pensione.
Le detrazioni, la cui funzione è quella di diminuire l’Irpef lorda, variano in funzione del reddito complessivo del contribuente e sono rapportate al periodo di pensione nell’anno.

A seguito delle modifiche operate dalla Legge numero 234/2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022 la detrazione spetta in misura pari a:

Reddito complessivoImporto detrazione

Non superiore a 8.500,00 euro

1.955,00 euro

Compreso tra 8.500,00 e 28.000,00 euro

700 + [1.255 * (28.000 – Reddito complessivo) / 19.500

Tra 28.000 e 50.000 euro

700 * [(50.000 – Reddito complessivo) / 22.000]

Oltre 50.000 euro

0

Per i redditi superiori a 25.000 ma non eccedenti i 29.000 spetta un importo aggiuntivo di 50 euro.

Conguagli a credito/debito nella pensione: detrazioni familiari a carico

I familiari fiscalmente a carico conferiscono al contribuente il diritto ad un’apposita detrazione d’imposta.
Il limite di reddito per poter essere considerati a carico è fissato a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili), soglia elevata a 4 mila euro per i figli di età non superiore a 24 anni. Da notare che il limite di età è rispettato a patto che sussista per una sola parte dell’anno. Di conseguenza, il requisito reddituale di 2.840,51 euro si applica nell’anno in cui i figli compiono 25 anni.

Al contrario, se durante l’anno viene superato il limite di reddito, la detrazione non spetta nemmeno in misura parziale.

Familiari a carico
Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (eccezion fatta per i figli) sono considerati familiari a carico:

FamiliariCondizione

Coniuge o parte dell’unione civile (marito o moglie, esclusi i conviventi)

Non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente o residente all’estero



Separato o divorziato (anche a seguito di scioglimento dell’unione civile), solo se convivente o se percepisce assegni alimentari volontari, non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria

Figli di età pari o superiore a 21 anni (compresi i genitori naturali e quelli adottivi)

A prescindere dalla residenza in Italia o all’estero, dalla convivenza con i genitori e dall’eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap

Genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi)

Nonni (anche naturali)

Discendenti dei figli (nipoti)

Fratelli e sorelle (anche unilaterali)

Suoceri, nuore e generi

Solo se conviventi o se percepiscono assegni alimentari volontari, non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione

Coniuge a carico
La detrazione per il coniuge a carico varia in funzione del reddito complessivo del coniuge dichiarante (nulla spetta se il reddito eccede gli 80 mila euro:

Reddito complessivo (in euro)Importo detrazione (in euro)

Non superiore a 15 mila

800 – [110 * (reddito complessivo / 15.000)]

Compreso tra 15 mila e 29 mila

690

Tra 29.000 e 29.200

700

Tra 29.200 e 34.700

710

Tra 34.700 e 35.000

720

Tra 35.000 e 35.100

710

Tra 35.100 e 35.200

700

Tra 35.200 e 40.000

690

Tra 40.000 e 80.000

690 * [(80.000 – reddito complessivo) / 40.000]

Oltre 80.000

0

Figli a carico
A seguito dell’introduzione dell’Assegno unico universale (ad opera del Decreto legislativo numero 230/2021) dal 1° marzo 2022 la detrazione per i figli a carico spetta esclusivamente per quelli di età pari o superiore a 21 anni.

L’importo spettante varia a seconda del reddito complessivo del contribuente:

Numero figliImporto detrazione per ciascun figlio

1

950 * [(95.000 – RC) / 95.000]

2

950 * [(110.000 – RC) / 110.000]

3

950 * [(125.000 – RC) / 125.000]

4

950 * [(140.000 – RC) / 140.000]

5

950 * [(155.000 – RC) / 155.000]

Oltre 5

L’importo sopraindicato di 155.000 è aumentato per tutti di 15 mila euro per ogni figlio successivo al quinto

Altri familiari a carico
Per gli altri familiari a carico, diversi da coniuge e figli, il contribuente con un reddito complessivo non eccedente gli 80 mila euro ha diritto ad una detrazione ottenuta con la seguente formula:
750 * (80.000 – reddito complessivo) / 80.000.

Iscriviti alla newsletter aoqzlwlnnk1v21gh
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Conguagli a credito/debito nella pensione: Irpef netta

Le imposte effettivamente dovute dal pensionato sono il risultato di:
Irpef lorda – detrazioni per redditi da pensione e per familiari a carico = Irpef netta.

Conguagli a credito/debito nella pensione: come funzionano

L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, ha effettuato, entro lo scorso 28 febbraio, la verifica tra l’Irpef netta già trattenuta al pensionato nel corso del periodo d’imposta e l’ammontare della trattenuta fiscale effettiva, calcolata in funzione del reddito complessivo totalizzato nel 2022.

Nel caso in cui:

  • L’Irpef netta effettivamente a carico del contribuente sia superiore a quella già trattenuta nei cedolini della pensione, si parla di conguaglio a debito;
  • L’Irpef netta effettivamente dovuta dal pensionato sia inferiore a quella già trattenuta nel corso dell’anno, siamo di fronte ad un conguaglio a credito.

Nel primo caso il pensionato subirà in cedolino una trattenuta a titolo di imposte non pagate.
Nel conguaglio a credito, al contrario, l’interessato avrà diritto ad un rimborso (sempre nel cedolino della pensione) pari all’Irpef trattenuta in eccesso.

Conguagli a credito/debito nella pensione di maggio 2023

Come reso noto nella news pubblicata sul portale “inps.it – INPS Comunica – Notizie” relativa al cedolino della pensione di maggio 2023 l’Istituto ha effettuato “entro il termine previsto del 28 febbraio, le operazioni di verifica tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare delle somme corrisposte nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti”.

Gli eventuali importi a credito derivanti dal conguaglio “sono posti in pagamento direttamente sul rateo di pensione”. Discorso diverso per il recupero dei conguagli a debito. In tal caso l’Istituto:

  • Per i pensionati con reddito di pensione annuo di importo inferiore a 18 mila euro e debito Irpef superiore a 100 euro, procede al recupero del debito rateizzandolo mensilmente sulle prestazioni pensionistiche in pagamento con rate di pari di importo (il recupero può essere effettuato in un massimo di undici rate, con inizio a gennaio e fine a novembre)
  • Per i pensionati con reddito di pensione annuo di importo superiore a 18 mila euro ovvero con reddito di pensione annuo di importo inferiore a 18 mila euro e debito Irpef inferiore a 100 euro, il debito d’imposta “viene trattenuto direttamente sulle prestazioni in pagamento dal mese di marzo 2023”.

Con riferimento al secondo punto, ancora la news Inps, poiché non è prevista alcuna rateizzazione si procede al recupero di quanto dovuto in un’unica soluzione sui ratei di pensione.
Nel caso in cui il rateo di pensione mensile non sia sufficientemente capiente per il recupero integrale del conguaglio a debito, lo stesso prosegue sulle mensilità successive fino al recupero totale.


Le somme oggetto di conguaglio dovranno essere certificate dall’Inps grazie alla CU (Certificazione Unica) 2023 redditi 2022.

Paolo Ballanti