Concorso di specializzazione in Medicina: illegittimità delle prove d’esame

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In data 8 agosto 2014 con Decreto n. 612 il Ministro dell’Università Prof.ssa Stefania Giannini firmava il Bando di Concorso per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014, pubblicato poi nella Gazzetta Ufficiale il 29 agosto, che risultava corredato da  5 Allegati.

In particolare l’Allegato 4 in combinato disposto con l’art. 7 del Bando disciplina le procedure di svolgimento delle prove medesime.

In base a quanto denunciato da alcuni medici specializzandi, durante lo svolgimento delle prove è stato possibile riscontrare una serie di anomalie rispetto alle modalità di esecuzione non rispondenti a quanto espressamente enunciato. Per esempio sarebbero mancati controlli sul possesso di telefoni cellulari, smartphone, palmari etc, di cui all’art. 1 Allegato 4.

L’art. 7 c. 3 del Bando prevede espressamente che “per lo svolgimento della prova i candidati hanno a disposizione computer privi di tastiera, non connessi ad internet (…)”, previsione non rispettata in alcune sedi di Concorso in considerazione della riscontrata possibilità di connetersi senza impedimenti.

E’ poi nota la vicenda dello scambio di quesiti, riguardanti diverse aree di specializzazione (medica e dei Servizi Clinici), verificatasi il 29 ed il 31 ottobre scorso rispetto al quale il Ministro intervenne prospettando prima l’annullamento per poi cambiare orientamento durante il Question Time in Parlamento del 5 novembre, affermando che “non saranno ripetute le prove d’ingresso degli specializzandi in medicina né è stato effettuato prima un annullamento (…). La Commissione nazionale su indicazione del Ministero ha vagliato tutti i quesiti dell’Area medica e di quella relativa ai Servizi Clinici e ha stabilito e certificato che sia per l’una che per  l’altra, 28 domande su 30 sono comunque valide al fine della selezione. La struttura della prova riflette la struttura degli ordinamenti didattici universitari che contemplano un segmento di base e uno di specialità (…) questo giustifica e motiva la forte sovrapponibilità delle prove. Pertanto si è deciso di procedere con il ricalcolo eliminando le due domande e assegnando ad esse un punto”.

Le prove devono conseguentemente ritenersi valide.

Se è vero che le parole del Ministro salvano il Concorso, quanto contestato dagli specializzandi espone la procedura concorsuale a ricorsi ben fondati dal punto di vista giuridico.

Sono evidenti le illegittimità, intese come vere e proprie violazioni di legge, che hanno caratterizzato questo concorso, per non dire della disparità di trattamento e dell’ingiustizia manifesta, altra figura sintomatica dell’eccesso di potere, che può condurre all’annullamento degli atti e di cui gli specializzandi si sono visti protagonisti nell’espletamento delle prove da una sede concorsuale all’altra.

Il solo episodio dello scambio delle domande costituisce una forte illegittimità degna di tutela giudiziale.

Quale tutela a fronte di questa situazione?

Gli specializzandi che non supereranno le prove, atteso il giudizio negativo nelle graduatorie, entro 60 gg dalla pubblicazione delle stesse potranno esperire Ricorso, ferma restando la necessità e l’opportunità di presentare istanza cautelare al medesimo Giudice amministrativo, potendosi dal punto di vista legale domandare l’ammissione alle scuole di specializzazione (con tutto ciò che comporta diventare specializzando a tutti gli effetti)  con contestuale domanda di risarcimento del danno. La responsabilità dell’Amministrazione risulta infatti in re ipsa nell’attività amministrativa illegittima posta in essere.

L’art. 30 c. 2 del Codice del Processo Amministrativo prevede che “può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa”.

Fermo restando che è rimessa tradizionalmente al ricorrente la scelta se domandare un risarcimento per equivalente ( in denaro ) o in forma specifica.

L’art. 2058 c.c. sul risarcimento in forma specifica dispone che “il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile”.

La giurisprudenza è orientata nel preferire il riconoscimento della tutela in forma specifica, poiché meno onerosa rispetto al risarcimento in forma pecuniaria.

Laddove possibile, la risarcibilità del danno  ex art. 2058 c.c. si presta a soddisfare pienamente le pretese del ricorrente attesa la realizzazione dell’interesse pretensivo di cui può essere portatore, come per esempio nel caso dello specializzando, l’ottenimento della borsa di studio.

Dal punto di vista operativo, ad oggi sono numerosi gli specializzandi che si stanno muovendo collettivamente richiedendo l’intervento dei Giudici Amministrativi, ferma restando ovviamente la possibilità di avanzare ricorsi individuali qualora le esigenze del singolo caso lo richiedano .

 

Per info scrivere a ricorsomedici@virgilio.it

Lorenzo Esposti

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