Si tratta di una nuova opportunità per migliaia di professionisti, sia per i neofiti dell’attività autonoma, che per coloro che guidano, o fanno parte, di studi già avviati.
Dunque, è fondamentale conoscere i soggetti interessati in dettaglio e, soprattutto, in che modo sarà possibile dare vita alle società tra professionisti. Vediamo, dunque, il percorso per costituire la propria STP secondo lo schema introdotto nel regolamento, emanato dal Ministero della Giustizia in concerto con quello economico.
Chi. Destinatari della riforma, sono tutti i professionisti in corso d’iscrizione presso gli ordini professionali o gli elenchi riconosciuti per attestare l’abilitazione all’attività. Resta comunque la possibilità per chi detenga un titolo di studio propedeutico allo svolgimento della professione, purché nei limiti della società i due terzi del capitale siano in possesso di soci regolarmente iscritti agli ordini. Restano, comunque, delle eccezioni, ma la precedenza è sempre assicurata ai professionisti certificati.
Come. Non è possibile aderire a più di una Società tra professionisti, anche se per i meri investitori è possibile foraggiare più di un singolo ente. Le opzioni di costituzione della Società tra professionisti sono quelle della persona fisica, della società di capitali o anche società in nome collettivo, Srl, Spa. Prevista un’agevolazione per gli under 35, che possono formare anche Srl semplificate con capitali compreso tra i mille e i 10mila euro. Naturalmente, è consentito che le Stp abbiano nella propria finalità più di un ambito disciplinare.
Dove. La società, una volta concepita, deve risultare iscritta all’apposita sezione introdotta dall’ordine correlato. Sul fronte della responsabilità, la società risponde direttamente o in via concorrente qualora emergano responsabilità di condotta non autonome del soggetto imputato di trasgressione.
Perché. Naturalmente ogni ambito disciplinare è sotteso a specifiche linee guida. Ad esempio, per gli avvocati farà fede il reddito professionale autonomo, mentre per le società di ingegneri quello che viene a formarsi costituisce il cosiddetto reddito d’impresa. La convenienza delle Stp si esplicita anche nella facoltà di non cancellare eventuali esperienze già in corso dei potenziali aderenti, di modo che aderire a una società non comporta l’obbligo di cancellazione. Resta valida, comunque, la possibilità di cedere lo studio in attività alla neonata Società, purché venga stipulato e saldato un atto di vendita da parte della stessa Stp.
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