Colf e badanti: cosa cambia con il Decreto Trasparenza

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Dal 13 agosto scorso è in vigore il Decreto Trasparenza, il D.Lgs. 104/2022, che recepisce la Direttiva Europea in tema di trasparenza dei contratti di lavoro. Con il decreto sono arrivati nuovi obblighi per aziende e datori di lavoro, che si applicano anche al lavoro domestico. Ecco perché anche per colf e badanti sono arrivate diverse novità: le nuove norme impongono di indicare nella lettera di assunzione dati come ferie, orario di lavoro dettagliato e paga analitica.

In attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, il Decreto Trasparenza ha infatti riscritto la normativa in materia di informazioni da fornire ai lavoratori all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, al Capo III, il nuovo Decreto prevede delle prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, dal periodo di prova alle disposizioni sul cumulo di impieghi da parte del lavoratore. Vediamo nei prossimi paragrafi cosa cambia per colf e badanti, nonché tutti i lavoratori domestici, con il Decreto Trasparenza.

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Indice

Colf e badanti: il Decreto Trasparenza

Il Decreto Legislativo 104/2022, ribattezzato Decreto Trasparenza, disciplina “il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela“. Al comma 3 dell’articolo 1 è previsto che l’ambito di applicazione del Decreto si estenda anche ai lavoratori domestici, con l’eccezione delle disposizioni sulla formazione obbligatoria e sulla transizione a forme di lavoro più stabili e sicure (articoli 10 e 11 del decreto).

Le disposizioni si applicano anche ai lavoratori occasionali “ex voucher”, ovvero alle prestazioni occasionali acquisite attraverso il libretto famiglia introdotto dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Non si applicano invece ai rapporti di lavoro “caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive.”

In breve, il Decreto stabilisce una serie di obblighi per i datori di lavoro, anche per il lavoro domestico, per quanto riguarda le informazioni da comunicare al lavoratore al momento della stipula del contratto. Nel prossimo paragrafo vedremo quali dati saranno obbligatori anche per le lettere di assunzione di colf e badanti.

Colf e badanti: i nuovi dati obbligatori

Nella lettera di assunzione di colf e badanti, nonché degli altri lavoratori domestici, andranno indicati in base a quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto:

  • Identità delle parti;
  • Luogo di lavoro;
  • Titolo, livello, natura o categoria dell’impiego attribuito al lavoratore ovvero una breve descrizione del lavoro;
  • Data di inizio del rapporto e, se trattasi di rapporto a tempo determinato, la data di fine o la durata prevista dello stesso;
  • Durata e condizioni del periodo di prova, se previsto,
  • Diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro, se previsto;
  • Durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
  • Procedura, requisiti di forma e durata del preavviso;
  • Retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
  • Organizzazione del lavoro, come la durata normale della giornata o della settimana lavorativa;
  • Contratti collettivi che disciplinano il rapporto di lavoro;
  • Identità delle istituzioni che si occupano di sicurezza sociale.

Per quanto riguarda la retribuzione, quindi, non basterà più indicare il compenso pattuito, ma bisognerà indicare anche i suoi elementi costitutivi: minimi tabellari, indennità, superminimo. Occorrerà indicare anche le modalità di pagamento (contanti o bonifico) e il periodo di pagamento.

Sarà obbligatorio anche indicare la durata delle ferie e di tutti i congedi retribuiti. In base a quanto
stabilito dal CCNL, i lavoratori domestici hanno diritto a 26 giorni di ferie per ogni anno di servizio.

Per l’orario di lavoro invece, le indicazioni cambiano nel caso in cui questo sia prevedibile o meno:

  • Se l’orario di lavoro è prevedibile, andranno indicate “la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno“;
  • Se l’organizzazione non è prevedibile, di dovranno invece indicare:
  1. la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
  2. le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
  3. il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico.

Colf e badanti: CCNL Lavoro Domestico

Sebbene nella lettera di assunzione vada indicato il CCNL applicato al rapporto di lavoro, non è obbligatorio che il datore di lavoro ne consegni al lavoratore una copia. Inoltre, la nuova normativa non fa più espresso riferimento alla possibilità di rendere alcune informazioni al lavoratore mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato.

Tuttavia, in base a quanto si legge nella Circolare dell’Ispettorato del Lavoro numero 4 del 10 agosto scorso, contenente i chiarimenti sul Decreto Trasparenza, “la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore.

Colf e badanti: le sanzioni per chi non rispetta gli obblighi

Anche se il Decreto è in vigore dal 13 agosto, le disposizioni si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022. L’articolo 16 del Decreto prevede che il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni previste dal nuovo Decreto Trasparenza.

Nel caso di inadempimento da parte del datore di lavoro scattano le sanzioni: si rischiano multe da 250 a 1500 euro per ogni lavoratore. Con l’aumento della burocrazia c’è il rischio che molti datori di lavoro optino per il lavoro in nero.

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Alessandro Sodano

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