Stando al testo di legge, è punibile qualsiasi pubblico ufficiale che manometta delle prove per ostacolare le indagini. Nei casi di processi di strage, mafia e associazioni sovversive, il provvedimento prevede tra l’altro un’aggravante.
Quali sono le novità n concreto?
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Carcere per chi depista e stretta sulla frode in processo civile
Con il nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio, rischia dai 3 agli 8 anni di carcere quel pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che modifichi il corpo del reato o la scena del crimine, oppure menta o sia reticente allo scopo di ostacolare o impedire indagini o processi. Nel caso in cui invece distruggesse, occultasse o alterasse delle prove, oppure creasse false piste, la pena sarebbe prolungata da un terzo alla metà.
Scatterebbe poi un inasprimento della pena con una reclusione dai 6 ai 12 anni, anche qualora il reato coinvolgesse processi per stragi e terrorismo, mafia e associazioni segrete, traffico di armi e materiale nucleare, chimico o biologico, o altri gravi delitti come la tratta di persone e il sequestro a scopo estorsivo.
Scatta anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con una condanna superiore ai 3 anni. La pena è anche aumentata anche per il reato di frode processuale nell’ambito di un procedimento civile o amministrativo perché è ora prevista la reclusione da uno a 5 anni per chiunque modifichi lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone al fine di ingannare il giudice o il perito.
Diversamente dal depistaggio, che è reato proprio e può essere commesso solo da un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio, la frode nel processo civile è reato comune.
Aggravanti e sconti di pena
E’ previsto comunque un aumento della pena dalla metà a due terzi per chi commetta falsa testimonianza, frode processuale e favoreggiamento personale al fine d’ostacolare o sviare sviare indagini e processi per stragi, terrorismo, mafia e altri gravi delitti. Altre aggravanti sono infine previste per i principali delitti contro l’amministrazione della giustizia (compreso il depistaggio) se ne deriva una condanna a danno di un terzo.
Si prevede, invece, una riduzione di pena da metà a due terzi per coloro che si adoperano per ricostituire lo stato della scena del reato e delle prove o per evitare altre conseguenze, così come per aiutare i magistrati a individuare i colpevoli del depistaggio. Non è punibile il colpevole nel caso in cui ritrattasse il falso prima della fine del dibattimento, mentre per il depistaggio aggravato, c’è il raddoppio dei termini di prescrizione.
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