Tachigrafo: campo applicativo nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale

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Il dispositivo di cronotachigrafo analogico e del successivo tachigrafo digitale sono strumenti che servono per disciplinare i tempi di guida, riposo e interruzioni dettate dal Reg. 561/06 CE.

I conducenti dei veicoli immatricolati, adibiti al trasporto di cose di massa superiore a 3,5 t o di persone con numero di posti superiore a 9, come dettato dall’art. 2 del Reg. 561/06 CE, che effettuano viaggi esclusivamente all’interno del territorio dell’Unione europea, della Confederazione Elvetica e dello SEE, devono rispettare le norme che limitano i periodi di guida giornaliera, le interruzioni durante la guida e periodi di riposo giornaliero o settimanale, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006.

La normativa europea prevede che durante la guida dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose, è opportuno specificare anche viaggi a vuoto, è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006.

Da precisare che il comma 1 dell’art. 174 del d.lgs. 285/92 (C.d.S.)  prevede che la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

Come si nota lo stesso dispositivo normativa fa rinvio alle disposizioni di cui al reg. (CEE) n. 3820/85, come previsto dall’articolo 28 del Reg. 561/06 CE, il regolamento (CEE) n. 3820/85 è abrogato e sostituito dal presente regolamento. Ciò nondimeno, i paragrafi 1, 2 e 4 dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3820/85 continuano ad essere di applicazione sino alle date stabilite dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE, avente ad oggetto: “Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio”.

Quindi la norma regolamentare europea ha trovato applicazione a far data dall’aprile del 2007, essa, ha lo scopo soprattutto di chiarire, semplificare e aggiornare le regole stabilite, ed applicate per effetto del Reg. CEE 3820/85.

La normativa europea

La normativa europea è stata legiferata con la finalità di garantire, in primis, la sicurezza stradale e successivamente la libera concorrenza delle imprese, nonché migliorare le condizioni sociali dei lavoratori professionisti dal trasporto su strada di persone e cose.

È sottinteso che le norme, sopracitate, trovano applicazione verso i conducenti dei veicoli, in transito nell’area dell’unione, dello SEE e della Confederazione Elvetica, anche non immatricolati in uno degli Stati Unione Europea, che effettuano trasporti su strada.

Al fine di un controllo stradale, i veicoli devono essere dotati di cronotachigrafo analogico o tachigrafo digitale, in Italia dal 01 maggio 2006.

Questa normativa viene applicata nei confronti di tutti i conducenti, sia lavoratori dipendenti che artigiani, italiani o stranieri, che compiano trasporti per conto proprio o per conto terzi (Legge 298/74).

La normativa disciplina operazioni abbastanza diverse tra il trasporto di passeggeri e di merci, effettuati sia a livello nazionale sia internazionale.

Il punto 8 del citato regolamento, così prevede: “Le disposizioni dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada del 1° luglio 1970 (AETR), e successive modificazioni, dovrebbero continuare ad applicarsi ai trasporti su strada di merci e passeggeri effettuati da veicoli immatricolati negli Stati membri o in altri paesi parti dell’AETR per tutto il percorso effettuato, se tale percorso è compiuto da, per o attraverso il territorio della Comunità e quello di un paese al di fuori della Comunità, della Svizzera e dei paesi parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo. È importante modificare l’AETR entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento per conformarlo alle disposizioni del medesimo.”

Per quanto attiene alla sicurezza stradale, nel punto 19 viene espressamente annunciato: “Nell’interesse della sicurezza stradale e per una migliore osservanza delle disposizioni in materia, tenuto conto dell’aumento del volume di traffico transfrontaliero nel trasporto sia di persone che di cose, è opportuno che nel corso dei controlli stradali e dei controlli nei locali delle imprese si considerino anche i periodi di guida, i periodi di riposo e le interruzioni effettuati in altri Stati membri o in paesi terzi e si accerti se le pertinenti disposizioni siano state adeguatamente e completamente osservate.”

La norma europea prevede delle esenzioni per i veicoli impegnati nell’effettuazione di trasporti su strada, nel territorio già antecedentemente descritto, dal rispetto di tutte le disposizioni del regolamento 561/06 CE.

I veicoli esonerati

Sono esonerati i:

  1. veicoli adibiti al trasporto di persone con numero di posti uguale o inferiore a 9 compreso il conducente;
  2. veicoli per trasporto merci di massa complessiva non superiore a 3,5 t compreso l’eventuale rimorchio o semirimorchio;
  3. carri attrezzi, cioè veicoli ad uso speciale attrezzati permanentemente per un’attività e non atti al carico, limitatamente ad un ambito operativo inferiore a 100 km dalla propria sede o base operativa;
  4. veicoli adibiti a servizio antincendio, attività di polizia o protezione civile oppure da questi noleggiati senza conducente purché il trasporto sia effettuato nell’esercizio delle funzioni istituzionali e sotto la diretta responsabilità di tali enti;
  5. veicoli militari appartenenti alle Forze armate (esercito, marina, aeronautica) oppure da questi noleggiati senza conducente purché il trasporto sia effettuato nell’esercizio delle funzioni istituzionali e sotto la diretta responsabilità di tali enti;
  6. veicoli utilizzati eccezionalmente per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio;
  7. veicoli utilizzati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuti umanitari;
  8. veicoli in servizio regolare (cioè di linea) di passeggeri con più di nove posti, compresi gli scuolabus e i miniscuolabus, il cui percorso non superi i 50 km;
  9. veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
  10. veicoli speciali adibiti ad usi medici;
  11. veicoli la cui velocità massima autorizzata nella carta di circolazione non superi i 40 km/h;
  12. veicoli circolanti per prove tecniche o per riparazioni;
  13. veicoli commerciali che rientrino nella categoria dei veicoli storici a norma dell’art. 60 CDS e siano utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci;
  14. veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t, utilizzati per trasporti in conto proprio di materiali o attrezzature utilizzate dal conducente del veicolo per lo svolgimento della propria attività a condizione che:
  • il trasporto sia effettuato nel raggio 100 km dalla sede operativa dell’impresa;
  • il conducente non sia stato assunto come autista o svolga le mansioni principali di autista.

La normativa europea prevede che ogni stato membro, può adottare altre esenzioni dal rispetto della normativa in esame i conducenti di altri veicoli, diversi da quelli sopraindicati, a condizione che ciò non comprometta la sicurezza dei trasporti e, in ogni caso, sia garantito il rispetto dei principi che ispirano la normativa stessa.

Lo Stato italiano che cose prevede?

Lo Stato italiano ha previsto che sulla base dell’istituto della facoltà, concessa dalla norma europea, di esentare alcune categorie di veicoli dal rispetto delle norme in materia, il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, ha individuato alcuni veicoli per i quali non esiste l’obbligo di osservare le disposizioni relative alla massima durata della guida e ai periodi di riposo.

L’esenzione

L’esenzione, che si applica solo per la circolazione sul territorio nazionale, riguarda:

  1. veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi postali universali che operano nel raggio di 100 km dalla propria sede operativa;
  2. veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
  3. veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l’alimentazione animale;
  4. veicoli adibiti ai seguenti servizi:
  5. fognature, protezione contro le inondazioni,
  6. acqua, gas, elettricità,
  7. rete stradale,
  8. nettezza urbana,
  9. telegrafi, telefoni,
  10. radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio.

Per i veicoli utilizzati per esami ed esercitazioni di guida esiste ora solo l’esenzione dall’installazione e dall’utilizzazione del tachigrafo analogico o digitale ma non una deroga al rispetto delle disposizioni relative ai periodi di guida o ai tempi di riposo.

I veicoli oggetto dell’esenzione possono appartenere sia ad aziende pubbliche sia ad imprese private che effettuano le citate attività, purché non utilizzati per questi scopi solo occasionalmente o in modo complementare all’attività di trasporto.

Il Codice della Strada

Il Codice della Strada, all’art.179, prevede e disciplina il dispositivo del cronotachigrafo e del limitatore di velocità.

L’articolo prevede che nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.

Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 a euro 3.396. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo.

Le sanzioni

Alla violazione di cui ai paragrafi precedenti, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi.

Nel caso in cui la violazione relativa all’alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

Come si è specificato, i dispositivi cronotachigrafi: analogico e digitale, sono necessari ai fini dei controlli stradali ed aziendali per calcolare il rispetto dei tempi di guida e riposo, indicano e registrano la velocità, le distanze ed i tempi di lavoro.

Girolamo Simonato

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