Codice antimafia, approvato dal Governo il decreto legislativo

Redazione 04/08/11
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 agosto, ha definitivamente approvato il cd. “Codice antimafia” (qui la bozza discussa ieri, qui la relazione illustrativa, qui la scheda predisposta dal Ministero dell’Interno).

Si tratta di un decreto legislativo recante: “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

La legge delega, 136 del 2010 (denominata “piano straordinario contro le mafie“) aveva previsto una completa ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, nonché il relativo coordinamento con la nuova disciplina dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4).

Il decreto approvato contiene anche nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia – ha spiegato il Ministro Maroni e l’attuazione di due deleghe del Piano straordinario contro la criminalità organizzata approvato un anno fa dal Parlamento dopo un lungo lavoro di concerto tra ministero dell’Interno e ministero della Giustizia”.

Il decreto legislativo prevede in particolare (dalla nota diramata da Palazzo Chigi):

“- la facoltà di richiedere che il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione sia celebrato in udienza pubblica;

– la previsione di un limite di durata anche per il procedimento di secondo grado, con la perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca nel termine di un anno e sei mesi dalla immissione in possesso da parte dell’amministratore giudiziario, nonché, in caso di impugnazione della decisione, entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso; è altresì prevista la possibilità di prorogare i termini in parola per sei mesi e per non più di due volte in caso di indagini particolarmente complesse;

– l’introduzione della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, volta a consentire agli enti assegnatari dei beni confiscati di gestirli senza timore di doverli restituire. A seguito del definitivo decreto di confisca, la revoca sarà possibile solo in casi eccezionali (difetto originario dei presupposti, falsità delle prove); in tal caso, salvo che per i beni di particolare pregio storico-artistico, verrà restituita solo una somma di denaro equivalente al valore del bene;

– la disciplina dei rapporti tra la confisca di prevenzione e il sequestro penale, volta a regolare i rapporti tra diversi e contestuali provvedimenti giudiziari. Se insistono entrambi sul medesimo bene si applicano le norme della prevenzione per la relativa amministrazione e gestione (nomina amministratore giudiziario, relazione periodica);

– la disciplina dei rapporti dei terzi con la procedura di prevenzione, volta a garantire la tutela della buona fede;

– la disciplina dei rapporti con le procedure concorsuali, per risolvere le numerose questioni interpretative causate dalla mancanza di una specifica normativa in materia; i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione sono sottratti dalla massa attiva del fallimento e sono gestiti e destinati secondo le norme sul procedimento di prevenzione;

– la disciplina degli effetti fiscali del sequestro, volta a risolvere le numerose questioni interpretative che la mancanza di una specifica normativa in materia ha determinato; l’amministratore assume la qualità di sostituto d’imposta, paga provvisoriamente le imposte relative ai beni sequestrati secondo le aliquote vigenti per i diversi redditi e all’esito della procedura, se i beni vengono restituiti, recupera nei confronti del proprietario;

– in materia di certificazione antimafia, il codice semplifica ed omogeneizza una normativa resa particolarmente complessa dalla stratificazione delle norme nel tempo”.

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