La modifica introdotta è volta a specificare la portata dell’art. 35, il quale disciplina il dovere di corretta informazione “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni”, togliendo le “restrizioni” previste dal comma 9 con riferimento specifico alla disciplina dei siti web.
Viene ammessa pubblicità con ogni mezzo, includendovi anche siti web con o senza re-indirizzamento, purché vi sia correttezza di informazione. Quest’ultima, infatti, deve rispettare “i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura ed ai limiti dell’obbligazione professionale”. Nessuna possibilità invece di accaparramento di clientela in quanto l’informazione non può mai essere finalizzata a tale scopo.
Questa la sostanza del nuovo art. 35 del Codice Deontologico forense, che con la una nuova veste chiarisce e delimita la portata del “dovere di corretta informazione” da parte degli avvocati. Da un alto, come detto, viene concessa massima libertà di strumenti agli studi legali per farsi pubblicità on e offline, tenendo fermi i doveri di verità e correttezza, dall’altro viene ribadito, con una seconda delibera interpretativa del parere del CNF n. 48/12 sul caso AmicaCard da cui è derivata la sanzione dell’autorità Antitrust, il divieto di utilizzare l’informazione per accaparrarsi clienti.
Il CNF, con la seconda delibera, ha spiegato infatti che il parere n. 48/12 va interpretato “come ferma stigmatizzazione dell’accaparramento di clientela con modo e mezzi non idonei” ovvero “come stigmatizzazione dell’acquisizione di incarichi professionali tramite l’offerta di omaggi e/o di prestazioni a terzi e/o di promesse di vantaggi e/o la corresponsione di denaro a procacciatori di affari”. Al contrario, chiarisce la delibera, la libertà di informare in maniera opportuna e con qualsiasi mezzo, nel rispetto dei canoni fondamentali, ha rappresentato e continua a rappresentare oggetto di costante riconoscimento.
Si riporta di seguito parte dell’art. 35 del Codice deontologico oggetto di modifica:
“9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senzareindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società diavvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza dellaforma e del contenuto del sito stesso.
10. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non puòcontenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediantestrumenti di collegamento interni o esterni al sito.
11. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità edecoro della professione.
12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzionedisciplinare della censura”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento