Certificato Malattia, esenzione reperibilità Visita Fiscale: chi può richiederla e con quali modalità

Paolo Ballanti 23/04/20
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Le visite di controllo sono uno degli aspetti del rapporto di lavoro che più di frequente tocca la vita dei dipendenti. La frequenza degli episodi morbosi, la possibilità per le aziende di richiedere le verifiche da parte degli organi componenti e le pesanti conseguenze economiche di fronte alle assenze ingiustificate, pone in primo piano la questione su quando e in quali ipotesi il dipendente può richiedere l’esenzione dalla reperibilità per le visite fiscali Inps sul proprio Certificato Malattia.

Vediamo tutti i casi.

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Certificato Malattia: Controllo delle malattie

Azienda e INPS possono controllare lo stato di malattia dei lavoratori solo attraverso strutture sanitarie pubbliche: l’INPS stessa o l’ASL.

I datori di lavoro possono inoltrare richiesta di visita di controllo utilizzando il portale telematico INPS, servizio “Richiesta visita medica di controllo”.

Il verbale della visita viene rilasciata al dipendente e trasmesso all’INPS. Quest’ultima lo renderà poi disponibile all’azienda con il servizio “Richiesta visita medica di controllo”.

Per rendere possibile le visite di controllo il dipendente è tenuto a rendersi reperibile presso l’indirizzo fornito in sede di visita medica e indicato nel certificato, durante le seguenti fasce orarie:

  • Dalle 10 alle 12;
  • Dalle 17 alle 19.

L’obbligo di reperibilità opera anche nelle domeniche e giorni festivi.

In caso di assenza alla visita di controllo il dipendente deve recarsi alla visita ambulatoriale. Qualora non si presenti nemmeno alla visita ambulatoriale l’INPS invita il dipendente a fornire le proprie giustificazioni entro 10 giorni.

Certificato Malattia: assenze ingiustificate

L’assenza ingiustificata alla visita di controllo ha conseguenze innanzitutto economiche:

  • L’assenza alla prima visita comporta la perdita totale del trattamento economico di malattia riconosciuta dall’INPS e dal datore di lavoro per i primi 10 giorni di malattia;
  • L’assenza alla seconda visita (ambulatoriale o domiciliare) ha come conseguenza, in aggiunta alla precedente sanzione, la riduzione del 50% del trattamento economico di malattia per il restante periodo di assenza fino alla scadenza della prognosi;
  • L’assenza alla terza visita interrompe da quel momento in avanti l’erogazione del trattamento economico fino al termine della malattia.

Oltre alle conseguenze economiche, l’assenza alla visita di controllo può avere anche risvolti disciplinari. L’azienda può infatti irrogazione delle sanzioni disciplinari che nei casi più gravi possono portare anche al licenziamento per giusta causa.

La normativa impone comunque, prima dell’adozione delle sanzioni, un periodo di tempo pari a 5 giorni per consentire al dipendente di presentare sue eventuali giustificazioni.

Vediamo ora nel dettaglio in quali casi il dipendente è esonerato dall’obbligo di reperibilità e come deve comportarsi.

Certificato Malattia: terapie salvavita

Sono esonerati dall’obbligo di reperibilità i dipendenti assenti a causa di patologie gravi che richiedono terapie salvavita, il tutto comprovato da idonea documentazione sanitaria.

Con il termine terapie salvavita si identificano le cure indispensabili a mantenere in vita una persona a prescindere dalla qualità stessa del farmaco, che può essere salvavita per una determinata patologia mentre per un’altra no.

Inoltre, la “grave patologia” corrisponde alla straordinarietà della malattia, che può essere cronica o isolata.

Il certificato medico telematico comprovante l’assenza per malattia avrà un flag in corrispondenza di “patologia grave che richiede terapia salvavita”. In questo modo si comunica all’INPS e all’azienda l’esonero dall’obbligo di reperibilità. L’esonero dev’essere riportato anche nel certificato medico cartaceo, rilasciato in caso di impossibilità alla trasmissione telematica.

Possono rientrare nei casi di “terapie salvavita” i malati oncologici chiamati a cicli periodici di cure.

Certificato Malattia: stati patologici

Altro caso di esonero dall’obbligo di reperibilità riguarda gli stati patologici connessi o subordinati ad un’invalidità che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67%.

Le patologie interessate sono state comunicate dall’INPS con circolare n. 95 del 7 giugno 2016. Si citano ad esempio:

  • Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
  • Emorragie severe o infarti d’organo;
  • Insufficienza renale acuta;
  • Gravi infezioni sistemiche tra cui AIDS conclamato;
  • Cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
  • Malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in TSO.

Nel certificato medico telematico dovrà essere riportato il flag in corrispondenza di “Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”. Come descritto nel paragrafo precedente, l’esonero dalla reperibilità dev’essere riportato anche nel certificato medico cartaceo, rilasciato in caso di impossibilità alla trasmissione telematica.

Certificato malattia: cosa deve fare il dipendente per comunicare

Il dipendente che si trova in uno stato morboso tale da escludere l’obbligo di reperibilità deve comunicarlo al proprio medico curante tenuto a redigere e trasmettere il certificato telematico all’INPS e, per il tramite della stessa, all’azienda.

Allo stesso modo, il dipendente deve comunicare l’esonero dalla reperibilità nel caso in cui a rilasciare il certificato sia un soggetto diverso dal medico curante, come ad esempio le strutture di pronto soccorso.

Di norma il medico curante conosce già la situazione sanitaria del dipendente di conseguenza non ha bisogno di ulteriori notizie o documentazione da parte dello stesso.

Nel caso in cui il medico curante ritenga che la malattia non rientri tra i casi di esonero, il dipendente può presentare tutta la documentazione in suo possesso a sostegno di quanto dichiarato.

Certificato Malattia: cosa fare se il medico si rifiuta

Se il medico si rifiuta di indicare l’esonero nel certificato medico, il dipendente può comunque giustificare a posteriori la sua assenza alla visita di controllo.

La normativa esclude infatti l’applicazione delle sanzioni in caso di assenza dovuta a giustificato motivo. Questo si ravvisa nelle ipotesi di:

  • Forza maggiore;
  • Situazioni o eventi che rendano imprescindibile e indifferibile la presenza del dipendente altrove;
  • Concomitanza della visita INPS con accertamenti o esami specialistici che non potevano essere effettuati in orari diversi.

Il dipendente deve fornire nel corso della visita ambulatoriale (richiesta in caso di assenza alla visita di controllo) la documentazione a riprova del “giustificato motivo”.

Negli anni la giurisprudenza ha ritenuto casi di assenza giustificata:

  • La visita presso l’ambulatorio del medico in caso di impossibilità di conciliare l’orario di ricevimento con le fasce di reperibilità;
  • Effettuazione di un ciclo di cure;
  • Effettuazione di un’iniezione a patto che sia dimostrata l’indifferibilità del trattamento terapeutico e l’impossibilità del dipendente di operare diversamente.

È importante precisare che non ha alcun valore la comunicazione preventiva di assenza inviata all’INPS e al datore di lavoro.

I contratti collettivi possono prevedere l’obbligo di informare dell’assenza l’azienda ma questo avrà effetti solo sul trattamento di malattia a carico del datore di lavoro.

Certificato Malattia: cosa può fare l’INPS

Nei casi di esonero dall’obbligo di reperibilità l’INPS può comunque effettuare verifiche sulla correttezza della documentazione sanitaria e del certificato medico. In particolare l’Istituto accerta che la data di prognosi indicata nel certificato medico sia congrua rispetto alla patologia interessata.

Certificato Malattia: cosa può fare l’azienda

L’azienda può chiedere all’INPS di effettuare controlli sulla correttezza dei certificati, qualora il datore stesso venga a conoscenza di fatti meritevoli di verifica.

Paolo Ballanti

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