Leggendo il parere del MIT prot. 3311 del 03/06/2016, si evince che i controlli automatici, svolti delle forze di polizia stradale, per l’omessa revisione periodica del veicolo e quella relativa alla mancata copertura assicurativa non sono attualmente omologati per dette rilevazioni in automatico.
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Analizzando il documento lo stesso analizza dapprima quanto dettato dal codice della strada all’art. 200 Contestazione e verbalizzazione delle violazioni, comma1, che si riporta. “Fuori dei casi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta” e il successivo art. 201 Notificazione delle violazioni, comma 1 “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata”
Il successivo comma 1bis recita. “Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1… omissis
lett. g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.”
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Il comma 1-quater, così enuncia:” In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico”.
Dalla lettura del combinato delle disposizioni normative di cui sopra appare evidente che l’eventuale infrazione di cui all’art. 80, comma 14, del Codice della Strada, “Ad esclusione dei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti….” possa essere accertata in modalità automatica con la possibilità della contestazione differita, solamente previo l’utilizzo di un dispositivo omologato ovvero approvato da questo Ministero.
Allo stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionate in modalità automatica per l’accertamento della omessa revisione del veicolo circolante.
Inoltre, come conseguenza logica, non appare neppure regolare l’adozione della procedura adottata ai sensi dell’art. 180 codice della strada, che al comma 8 prevede: “Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e dall’art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti” , in quanto, proprio per l’assenza di dispositivi automatici approvati come sopra accennato è possibile accertare la violazione di cui all’art. 80 comma 14, solo ed esclusivamente attuando la procedura di accertamento con contestazione immediata, procedura questa necessaria per poi, a seconda delle situazioni, applicare l’iter dell’art. 180 comma 8 sopracitato.
Nell’ipotesi di accertamento della circolazione del veicolo non regolarmente assicurato, di cui all’art. 193 del codice della strada, “Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile.
Comma 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
Comma 2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848,00 a euro 3.393,00”, si ricorda, così ha scritto il Direttore generale del MIT, che ai sensi del provvedimento del 08 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali, vige l’obbligo di rendere noto agli utenti la circostanza di impiego di impianti elettronici di rilevamento automatico delle infrazioni, esentando da tale informativa solo i casi, che sono già noti agli interessati degli avvisi di cui alla disciplina di settore in tema di circolazione strdale, quali Zone a traffico limitato. L’obbligo di fornire tale informativa deve ritenersi soddisfatto anche quando il titolare del trattamento, pur mancando di una previsione normativa che obblighi specificatamente a segnalare la rilevazione automatica, la segnali comunque utilizzando avvisi analoghi a quelli previsti dal Codice della strada.
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