Cassazione: la pensione di invalidità spetta anche agli stranieri regolari

Chiara Arroi 03/10/18
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La pensione di invalidità spetta anche agli stranieri che soggiornano legittimamente in Italia. Parola di Cassazione, che proprio lo scorso 1° ottobre ha depositato una sentenza (sent. n. 23763) con cui ha annullato la decisione del giudice di merito che riteneva che questa prestazione assistenziale spettasse solo a gli italiani e agli stranieri che avevano maturato un periodo di permanenza in Italia pari ad almeno 5 anni.

Secondo  i giudici di Cassazione invece l’Inps non può negare la pensione di invalidità ai soggiornanti legittimamente nel nostro territorio, anche se ancora non hanno il permesso di soggiorno di lungo periodo. Ha dunque accolto il ricorso di una invalida extracomunitaria che si era vista respingere dal nostro Istituto di previdenza il pagamento della prestazione.

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Pensione di invalidità agli stranieri: il caso finito in tribunale

Tutto risaliva al 2010 quando l’invalida contro il mancato accoglimento della richiesta da parte dell’Inps si era rivolta ai giudici. La Corte d’Appello di Genova ribaltando parzialmente l’esito del giudizio di primo grado riconosceva all’appellante il diritto alla fruizione della prestazione a partire dal 24 maggio 2011 data in cui ella aveva ottenuto il permesso di soggiornante di lungo periodo negando, invero, il diritto alla prestazione con riferimento al periodo precedente. Contro la decisione della Corte d’Appello l’invalido ha proposto ricorso per Cassazione.

Pensione invalidità agli stranieri: la decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione ha ribadito che la Corte Costituzionale ha smontato l’assioma «diritto all’assistenza sociale solo a chi è in possesso dei requisiti per ottenere il permesso illimitato (ex carta di soggiorno)», cioè reddito di sostentamento e 5 anni di permanenza non episodica in Italia. L’ordinanza 95 del 4 maggio 2017 della Consulta, infatti, ha sancito che «i titolari di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria e tale parità è effettivamente riconosciuta dall’ordinamento italiano per tutte le prestazioni».

Sposando questa posizione espressa, la Cassazione ha accolto il ricorso della persona invalida, dando una stoccata ai giudici di merito e all’Inps, affermando che ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali volte a rispondere ai bisogni primari della persona, nel nostro ordinamento non sia consentita, ex artt. 2 e 3 Cost., alcuna differenziazione tra cittadini italiani e stranieri che hanno titolo al soggiorno nello Stato.

Inutile dire che questa sentenza avrà notevoli effetti politici sul reddito di cittadinanza, soprattutto in merito alle prime dichiarazioni espresse da Luigi Di Maio (con il plauso di Salvini), su una erogazione, dapprima riservata solo agli italiani, e poi rettificando, solo agli italia e agli stranieri in Italia da almeno 10 anni.

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Chiara Arroi

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