Cassazione: per i contributi vale il contratto collettivo nazionale

Paolo Ballanti 31/07/18
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La retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo stabilito dai contratti collettivi siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 11650 pubblicata il 15 maggio scorso.

Secondo la Suprema Corte, come peraltro chiarito in altre pronunce (Cassazione n. 19284/2017), l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi nazionali è di per sé idonea a realizzare la finalità del sistema previdenziale cioè garantire, si legge nella sentenza, una “sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso”.

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Parimenti, la contrattazione che abbraccia il maggior numero di realtà produttive è quella che più di ogni altra realizza un eguale trattamento tra lavoratori del medesimo settore.

Sempre per giurisprudenza risalente (Cassazione n. 9967/2007), in assenza di un contratto collettivo nazionale di riferimento l’ente di previdenza “può ragguagliare la contribuzione dovuta alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di un settore affine”. Resta a carico del datore l’onere di provare l’esistenza di altro contratto affine che preveda retribuzioni inferiori rispetto a quello applicato dall’istituto.

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Si rammenta che a norma di legge (articolo 1 comma 1 D.L. n. 338/1989 convertito in L. 389/89) la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, oltre che da altri accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore.

Secondo una norma di interpretazione autentica (art. 2 comma 25 L. 549/95) l’articolo 1 citato dev’essere letto nel senso che a fronte di una pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi è quella stabilita dagli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

La controversia giunta all’esame della Cassazione trae le mosse dal ricorso presentato da due distinte società avverso la sentenza di secondo grado, con cui la Corte d’Appello aveva ritenuto che la contribuzione dovuta per i periodi 1992-1994 era da calcolarsi sulla base retribuzione prevista dal CCNL di settore, ai sensi di quanto disposto dal richiamato art. 1, comma 1 D.L. 338/1989 convertito in L. 389/89, non essendo utilizzabile per tale finalità il contratto di livello regionale in quanto privo della capacità di “assicurare uniformità di trattamento contributivo su tutto il territorio nazionale”.

Non solo, stante l’assenza di un CCNL specifico, per il giudice di merito doveva applicarsi quello affine delle imprese industriali, peraltro preso in considerazione dall’INPS per il calcolo dei contributi.

Le soccombenti a quel punto presentavano ricorso in Cassazione adducendo che la natura artigianale dell’attività svolta (trasporto di turisti con imbarcazioni) mal si conciliava con il contratto collettivo individuato dalla Corte d’Appello relativo al settore industriale. Non solo, a parer loro l’articolo 1 L. 389/89 non richiede che la contribuzione si basi su contratti collettivi nazionali essendo sufficienti anche accordi di livelli territoriali inferiori, purché sottoscritti da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Nello specifico, le ricorrenti avevano dedotto in giudizio l’applicazione di un contratto regionale.

Investito della questione, il giudice di ultima istanza, per i principi sopra citati, respinge il ricorso delle due società condividendo il pensiero della Corte d’Appello circa la non applicabilità del contratto regionale a scapito di un accordo di livello nazionale.

Paolo Ballanti

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