Quest’ultimo punto è valido anche in caso in cui la casa stessa sia di proprietà dell’altro genitore o viceversa di proprietà comune. A stabilire questo principio è intervenuta la Corte di Cassazione che, tramite l’emissione della sentenza n. 18440/2013, respingendo il ricorso della donna ricorrente, ha stabilito che, dal momento che non sussistono “figli minori o maggiorenni autosufficienti economicamente” in maniera del tutto corretta e coerente “il giudice a quo ha revocato l’assegnazione della casa coniugale alla moglie”.
Cassazione: assegnazione casa? Non è assistenza al coniuge più povero
Arrivano importanti novità in materia di assegnazione delle casa ai coniugi separati e con figli. L’assegnazione della casa coniugale, infatti, non può venire a costituire una misura assistenziale per il coniuge che dal punto di vista economico è più debole. La stessa tuttavia può essere disposta a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma comunque considerati non autosufficienti economicamente.
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