Cassa integrazione per troppo caldo per alcuni settori: tempi, domanda 2024 e chi può chiederla

Paolo Ballanti 19/07/24

Arrivano importanti novità sulla cassa integrazione per condizioni di temperature elevate. Il Decreto-legge 15 maggio 2024 numero 63 (ribattezzato DL Agricoltura) recentemente convertito in Legge 12 luglio 2024 numero 101 ha risposto all’esigenza di estendere la copertura economica assicurata dall’Inps con l’ammortizzatore sociale CISOA, a beneficio degli operai agricoli a tempo indeterminato costretti a sospendere l’attività lavorativa a causa delle elevate temperature che stanno interessando la penisola. 

Analizziamo la novità in dettaglio. 

Indice

Cassa integrazione per troppo caldo: cosa prevede il DL Agricoltura

L’articolo 2-bis del Decreto Agricoltura, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, estende per il periodo 14 luglio – 31 dicembre 2024 il trattamento di integrazione salariale CISOA per intemperie stagionali agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto. 

Viene in sostanza prevista una deroga rispetto all’utilizzo della Cassa integrazione per i lavoratori agricoli esclusivamente per le giornate intere di sospensione.

Escluso il limite delle 90 giornate
Un’altra deroga del DL Agricoltura è quella per cui i citati periodi di integrazione salariale per caldo eccessivo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del limite massimo di durata della CIG pari a 90 giornate nel corso dell’anno solare. 

CIG per caldo conteggiata nei 181 giorni di lavoro effettivo
I periodi di CIG per caldo vengono considerati nel calcolo dei 181 giorni di lavoro effettivo, necessari per permettere al lavoratore di ottenere la CISOA.

Come ottenere la CIG per caldo eccessivo?
Il trattamento di integrazione salariale previsto dal DL Agricoltura è concesso previa domanda del datore di lavoro dalla sede Inps territorialmente competente
Una volta accolta l’istanza, le somme a carico dell’Istituto vengono corrisposte direttamente agli operai agricoli beneficiari, senza che siano anticipate in busta paga dall’azienda. 

Per le modalità operative si attendono i chiarimenti Inps
Gli aspetti operativi legati all’accesso all’ammortizzatore sociale per elevate temperature saranno forniti con la consueta circolare / messaggio dell’Inps.

Leggi anche: “Cassa integrazione straordinaria e mobilità in deroga, aree di crisi: 12 mesi di proroga”

Cos’è la CISOA?

La Cassa integrazione per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (in sigla CISOA) garantisce un sostegno economico da parte dell’Inps a beneficio di coloro che sono sospesi dalle rispettive aziende, a causa di:

  • Intemperie stagionali;
  • Altre ragioni non imputabili ai datori di lavoro o ai lavoratori.

Gli eventi, per poter essere ammessi alla copertura economica dell’Istituto, devono essere temporanei e tali da aver provocato un’effettiva sospensione dal lavoro.

Cassa integrazione: esempi di eventi integrabili

Sono da considerarsi eventi integrabili dall’Inps:

  • Per le lavorazioni all’aperto, gelo, neve, pioggia pari o superiore a tre millimetri;
  • Siccità;
  • Fenomeni infettivi;
  • Attacchi parassitari rilevanti;
  • Stasi stagionali, per eventi di fine lavoro o mancanza di lavoro;
  • Mancanza di materie prime;
  • Elevata temperatura nel settore della funghicoltura, esclusivamente quando sono state adottate misure idonee a contenere la temperatura nei luoghi di coltura.

Chi sono i beneficiari della Cassa integrazione

Possono beneficiare dell’ammortizzatore sociale gli operai, impiegati e quadri a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti di tutte le tipologie, inclusi i soci delle cooperative di lavoro che prestano attività retribuita per conto delle cooperative stesse.

Per poter accedere alla prestazione è necessario aver totalizzato nell’anno interessato dalla CIG un minimo di 181 giornate di lavoro effettivo. Ai fini del raggiungimento della soglia minima si computano altresì le giornate di legittima sospensione del rapporto di lavoro, a causa di:

  • Infortunio;
  • Malattia;
  • Assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio

Nelle ipotesi di assunzione o cessazione del rapporto in corso d’anno, il conteggio dei 181 giorni viene effettuato avendo come riferimento i dodici mesi seguenti o precedenti rispettivamente la data di inizio o fine rapporto.

Per quanti giorni spetta la CIG

La Cassa integrazione spetta per un massimo di 90 giornate nel corso dell’anno solare, per le giornate intere di sospensione. L’integrazione salariale non è riconosciuta pertanto nelle ipotesi di riduzione di orario. Non sono da considerarsi integrabili le giornate di assenza per:

  • Domenica;
  • Giorno di riposo settimanale;
  • Ferie;
  • Festività;
  • Riposo compensativo per festività soppressa;
  • Giorni di assenza volontaria;
  • Giornate di sospensione recuperate in seguito;
  • Giornate in cui i lavoratori sospesi si dedicano ad altre attività remunerate.

In conclusione, il seguente totale:
Giornate di effettivo + giornate di CIG + giornate di ferie, festività infrasettimanali, riposi compensativi e assenze dal lavoro per qualsiasi motivo = totale giornate non deve eccedere il limite di 312 – 313 giornate annue.

Cassa integrazione per troppo caldo: importo

Per le ore di sospensione dal lavoro con intervento della Cassa integrazione spetta un’indennità economica pari all’80% della retribuzione media giornaliera corrisposta nel mese precedente quello in cui ha avuto inizio la sospensione (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive). 

L’ammontare dell’integrazione salariale viene ridotto del 5,84% (l’aliquota contributiva, per intenderci, a carico degli apprendisti). 

Se nel mese precedente la sospensione sono intervenuti eventi che hanno impedito la prestazione lavorativa (ad esempio malattia o infortunio) la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’integrazione salariale è quella dell’ultimo mese di effettiva prestazione. 

In ogni caso, l’indennità economica è soggetta ad un massimale mensile pari, per l’anno corrente, ad euro 1.392,89, fatta eccezione per i trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore agricolo. 

Come fare domanda per la Cassa Integrazione

L’accesso all’ammortizzatore sociale è subordinato all’invio da parte del datore di lavoro di un’apposita domanda telematica all’Inps, entro 15 giorni dalla sospensione dell’attività lavorativa. 
Sulla domanda di CIG è chiamata a pronunciarsi, entro 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, l’apposita Commissione provinciale istituita presso l’Inps. 

Se la pratica è trasmessa dopo 15 giorni dall’inizio della sospensione, l’integrazione salariale non può essere riconosciuta per i periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della domanda stessa. In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda, il datore di lavoro, ove da tale inadempimento sia derivata la perdita totale o parziale del diritto del lavoratore al trattamento Inps, è tenuto a farsi carico del trattamento stesso. 

Cassa Integrazione per troppo caldo: come viene pagata

Il trattamento economico a carico dell’Inps per le ore di sospensione dal lavoro è corrisposto direttamente dall’Istituto ai soggetti beneficiari entro 60 giorni dalla delibera della Commissione provinciale. 
Fanno eccezione gli operai a tempo indeterminato (OTI) cui spetta il pagamento della CIG in busta paga, con anticipo delle somme a carico dell’Inps da parte del datore di lavoro. 

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Foto di copertina: iStock/CasarsaGuru

Paolo Ballanti

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