Cassa integrazione 2025: il nuovo pacchetto ammortizzatori sociali per il lavoro

La Legge di bilancio 2025 si occupa anche dei fondi per la cassa integrazione.

Paolo Ballanti 07/11/24

Grazie agli ammortizzatori sociali la normativa italiana assicura un sostegno economico ai lavoratori che, a seguito di determinati eventi aziendali, si ritrovano completamente sospesi dal lavoro o, al contrario, costretti a svolgere l’attività per un numero ridotto di ore rispetto a quelle lavorabili.
In queste situazioni gli enti pubblici (di norma l’Inps) provvedono, previa domanda dell’azienda, a, in alternativa:

  • autorizzare il datore di lavoro a portare in diminuzione dei contributi da pagare all’Istituto con modello F24, le somme anticipate in busta paga a titolo di sostegno al reddito;
  • riconoscere direttamente al lavoratore le somme dovute con riguardo alle ore non lavorate.

Il Disegno di legge di bilancio per l’anno 2025, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, non manca di rifinanziare un numero non trascurabile di ammortizzatori sociali, grazie all’attribuzione di risorse pubbliche al fondo per l’occupazione e la formazione.

Analizziamo le novità in tema di cassa integrazione 2025.

Il fondo sociale per l’occupazione e la formazione

Il fondo sociale per l’occupazione e la formazione, destinatario delle misure di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali previste dalla manovra 2025, è inserito nel Decreto legge 185 del 29 novembre 2008 (convertito in Legge 28 gennaio 2009, numero 2).

Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l’occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione” (articolo 18, comma 1, lettera a).

Settore pesca

L’articolo 30, comma 1, del DDL Bilancio dispone, a valere sul fondo sociale per l’occupazione e la formazione (di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del Decreto legge numero 185/2008), il rifinanziamento complessivo nel limite di 30 milioni di euro per garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima.
La misura è riservata agli eventi di sospensione dal lavoro (fermo pesca) derivanti da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Cassa integrazione aree di crisi industriale complessa

La bozza di manovra 2025 (articolo 30, comma 2) stanzia ulteriori 70 milioni di euro per l’anno 2025, a carico del citato fondo sociale per l’occupazione e la formazione, per il completamento dei piani di recupero occupazionali, concernenti percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, predisposti dalle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa per la concessione di un ulteriore intervento di CIGS.

Con apposito decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze si provvede alla ripartizione delle risorse tra le regioni. Queste ultime possono altresì destinare le nuove risorse stanziate per l’anno 2025, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, per le finalità di completamento dei piani di recupero e del trattamento di mobilità in deroga.

Il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa è affidato all’Inps.

Cassa integrazione per crisi aziendale

Nelle ipotesi di cassa integrazione straordinaria – CIGS per crisi aziendale (articolo 30, comma 3, DDL Bilancio) qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva, il trattamento di sostegno al reddito è concesso anche in deroga alla disciplina contenuta all’articolo 20, comma 3-bis, del Decreto legislativo numero 148/2015.

Ai sensi di quest’ultima normativa il trattamento straordinario di integrazione salariale è riconosciuto a patto che il datore abbia occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.

Sempre in materia di Cassa integrazione straordinaria, per il 2025, viene esteso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva.

La misura opera per un periodo massimo complessivo di autorizzazione della CIGS di 12 mesi.

A copertura dell’estensione del trattamento di integrazione salariale vengono destinati 100 milioni di euro a carico del fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

Dipendenti Ilva

L’articolo 30, comma 5, del DDL bilancio proroga per l’anno a venire la misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del gruppo Ilva, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.
A copertura dell’ammortizzatore sociale vengono destinati 19 milioni di euro, a carico del fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

Cassa integrazione CIGS per riorganizzazione aziendale

La bozza di manovra estende al triennio 2025-2027 la misura della Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.
In questo caso i fondi pubblici a copertura della CIGS ammontano a 100 milioni di euro, a valere sul fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

Call center

La manovra 2025 non manca di rifinanziare per 20 milioni di euro, per l’anno a venire, le misure di sostegno al reddito a beneficio dei lavoratori dei call center.

Imprese di interesse strategico nazionale

In via eccezionale il comma 9, articolo 30 del DDL Bilancio concede un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2025 a beneficio delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda.

Le realtà citate devono avere in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.

La misura è finanziata grazie a 63,3 milioni di euro di fondi pubblici a valere, per l’anno 2025, sul fondo sociale per l’occupazione e la formazione. 

Disoccupazione per lavoratori rimpatriati

In materia di trattamento di disoccupazione, la Legge numero 402/1975 dispone che, in caso di perdita del lavoro conseguente al licenziamento o al mancato rinnovo del contratto stagionale da parte del datore di lavoro all’estero:

  • I lavoratori italiani impatriati;
  • I lavoratori frontalieri;

hanno diritto al sussidio ordinario di disoccupazione per 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali.

A tal proposito, l’articolo 29, comma 1, DDL Bilancio esclude dalla disciplina appena descritta le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

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