Casa coniugale all’ex moglie: l’ex marito può staccare le utenze?

Luisa Camboni 15/04/19
Scarica PDF Stampa
In caso di separazione la casa coniugale viene, in presenza di figli, spesso assegnata all’ex moglie la quale dovrà provvedere alla voltura delle utenze: gas, luce e acqua. Spesso l’ex moglie non provvede a tale adempimento e le bollette continuano ad arrivare a nome dell’ex marito.

In questa ipotesi come è giusto comportarsi?

Il Tribunale di Catanzaro, con una sentenza del 2014, ha stabilito che il coniuge assegnatario della casa coniugale subentra in tutti i diritti e doveri correlati al godimento del bene che gli è stato riconosciuto dal Tribunale. In altri termini, il coniuge assegnatario della casa coniugale – ex moglie – ha, quindi, il diritto, ma anche il dovere, di provvedere alla voltura a suo nome delle utenze relative all’immobile che – salvo diversa decisione giudiziale – saranno, quindi, totalmente a suo carico.

“Separazione coniugi: a chi viene assegnata la casa coniugale”

Che succede in caso di mancata voltura?

Il nostro ordinamento giuridico non consente di farsi giustizia da sé. E’ necessario, quindi, rivolgersi al Giudice per ottenere un ordine di pagamento in proprio favore nel caso in cui l’ex moglie, assegnataria della casa coniugale, non abbia provveduto ad effettuare la voltura e, ancor di più, al pagamento delle utenze.

In questo caso,  l’ex marito, con in mano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale e le ricevute di pagamento delle bollette successive a tale assegnazione,  può ottenere dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore e cioè l’ex moglie. Altresì, si può ricorrere al Giudice affinché questi  emetta un ordine a provvedere alla voltura delle utenze. È questa, dunque, la via che l’ex marito deve seguire per recuperare i soldi anticipati a seguito del pagamento delle utenze rimaste ancora a suo nome.

“Separazione: se vado a convivere cosa rischio?”

L’ex marito può staccare le utenze rimaste a suo nome?

Ripetita iuvant! La legge non consente di farsi giustizia da sé. L’ex marito non può assolutamente staccare le utenze rimaste a suo nome. Ciò è quanto è stato stabilito dal Palazzaccio: “commette reato di esercizio abusivo delle proprie ragioni l’ex marito che, a seguito della mancata voltura delle utenze domestiche dell’abitazione familiare assegnata all’ex moglie, provvede personalmente a staccare i contatori. Lo stesso diritto può infatti essere realizzato tramite ricorso al giudice”.

Alla luce di quanto esposto l’ex marito che procede arbitrariamente ad interrompere la fornitura delle utenze della casa coniugale assegnata all’ex moglie, solo perché questa non procede alla voltura a suo nome, rischia di essere denunciato. Per evitare ciò è meglio rivolgersi all’autorità giudiziaria perché emetta i provvedimenti ad hoc.

Luisa Camboni

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento