Caro bollette: come difendersi dai rincari delle aziende dell’energia

Redazione 14/10/22
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Il caro bollette imperversa e spaventa, soprattutto con l’inverno alle porte e con una situazione internazionale che non sembra possa trovare equilibrio nel breve periodo. Il governo è intervenuto più volte per fare in modo che l’aumento dei prezzi non si riversi esclusivamente sulle tasche dei cittadini, azzerando gli oneri di sistema e riducendo l’Iva del gas al 5%, aumentando lo stoccaggio di gas e riducendo l’uso del riscaldamento.

Tra le altre misure, è stato potenziato il bonus sociale bollette, sebbene alla nostra redazione siano giunte diverse voci sul ritardo nell’applicazione del bonus alle famiglie in difficoltà. A questo si sono aggiunti il bonus 200 euro e un’ulteriore indennità di 150 euro, previste per i pensionati e per alcune categorie di lavoratori.

Il Decreto Aiuti bis (Decreto-Legge n. 115 del 2022) ha inoltre previsto, all’articolo 3, la sospensione alle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale fino al 30 aprile 2023. Tuttavia, sono giunte all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), diverse segnalazioni su violazioni di questa norma da parte delle aziende dell’energia, oltre che utilizzi impropri degli strumenti del recesso del venditore e della risoluzione per eccessiva onerosità.

Per questo motivo, in un comunicato congiunto le due Autorità hanno cercato di riassumere tutte le regole per consentire ai consumatori di interpretare i comportamenti delle società dell’energia e per difendersi da impropri aumenti di prezzo, soprattutto alla luce delle modifiche giunte con il Decreto Aiuti bis.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi un riepilogo delle principali novità e come tutelarsi.

Indice

Caro bollette: stop agli aumenti nel Decreto Aiuti bis

L’articolo 3 del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, prevede che “Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

Inoltre, sempre fino al 30 aprile 2023, “sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Caro bollette: cosa sono le variazioni unilaterali

Le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, previste dall’articolo 13 del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, sono quei casi in cui, durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali.

ARERA e AGCM hanno specificato che questo tipo di variazioni rientrano nei casi previsti dall’articolo 3 del Decreto Aiuti bis, per cui queste clausole sono sospese fino al 30 aprile 2023.

Caro bollette: cosa sono le evoluzioni automatiche

Le evoluzioni automatiche sono invece modifiche/aggiornamenti delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula. Di norma esse comportano un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un
prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso.

Per esempio, alcune offerte prevedono un prezzo ribassato per il primo anno, per poi passare a un prezzo diverso, più alto, a partire dal secondo anno. In casi come questi, trattandosi di variazioni già concordate e previste dal contratto, non c’è la condizione di unilateralità e pertanto non si può applicare la sospensione prevista dall’articolo 3 del Decreto Aiuti bis.

Caro bollette: rinnovo offerte PLACET

Il rinnovo non rientra nelle fattispecie previste dall’articolo 3 del Decreto Aiuti bis, poiché si tratta di concludere un nuovo contratto alle medesime condizioni previste da quello in scadenza; non c’è quindi unilateralità. Stessa cosa vale per le offerte “PLACET”, ovvero quelle offerte le cui condizioni sono
interamente stabilite dall’ARERA ad eccezione del prezzo di cui l’Autorità stabilisce solo la struttura, mentre il valore è deciso dal venditore. In rinnovo delle condizioni economiche di queste offerte, per regolamento, può avvenire ogni 12 mesi ma anche in questo caso non si applica la sospensione.

Caro bollette: proposte di rinegoziazione

Le segnalazioni giunte ad AGCM e ARERA riguardano perlopiù questo punto, ovvero le richieste da parte degli operatori che propongono offerte a prezzi superiori informando i clienti che in caso di non accettazione ricorreranno alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto in essere.

Gli operatori possono proporre nuove offerte, quello che non possono fare è ritenere risolto il contratto da subito senza pronuncia giudiziale. In caso di aumento dei prezzi si potrebbe determinare per un operatore un caso di “eccessiva onerosità”. Ma l’operatore, per risolvere il contratto, deve fare domanda al giudice.

Ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale viola la regolazione dell’ARERA in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza.

Caro bollette: diritto di recesso

ARERA e AGCM ricordano che, nel caso di clienti di piccole dimensioni (domestici, bassa tensione, e
altri usi elettrici e gas entro i limiti di 200.000 Smc), la regolazione dell’Autorità riconosce la
facoltà di recesso in capo al venditore, qualora si tratti di contratti di mercato libero e tale facoltà
sia espressamente contemplata nel documento contrattuale, prevedendo un periodo di preavviso
non inferiore a sei mesi
.

Si invitano quindi i cittadini a prestare attenzione a quei venditori che esercitano il diritto di recesso con effetto immediato con conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza. Questa condotta è scorretta poiché come anticipato i venditori possono sì avvalersi del diritto di recesso, ma questo non può avvenire con effetto immediato bensì con un periodo di preavviso di almeno sei mesi.

Caro bollette: cosa sono i servizi di ultima istanza

Le Forniture di Ultima Istanza sono state istituite da ARERA (in precedenza Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) con lo scopo di garantire la continuità di fornitura del gas naturale per quei clienti che rimangono senza fornitore, anche per un periodo temporaneo, per motivi indipendenti dalla loro volontà. Il servizio di ultima istanza può essere attivato in caso di fallimento della società che vende gas o di risoluzione del contratto.

I costi variano in base al tempo di permanenza del cliente con la fornitura di ultima istanza:

  • fino a 3 mesi, i prezzi sono quelli del mercato tutelato,
  • dopo i 3 mesi, i prezzi sono aumentati in base a un parametro offerto dal fornitore che si è aggiudicato la competenza in sede di gara per una determinata area.

Se la propria fornitura è finita in un servizio di ultima istanza è comunque possibile cambiare fornitore in qualsiasi momento.

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