Canone Rai bar, ristoranti, alberghi: esonero pagamento nel decreto Sostegni

Elena Bucci 26/05/21
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Nessun pagamento del Canone Rai speciale 2021 per tutti i locali pubblici come bar, negozi, ristoranti e alberghi che non hanno potuto lavorare a pieno regime a causa delle restrizioni imposte per via della pandemia di Covid: a stabilirlo un emendamento approvato al decreto Sostegni. Tale provvedimento prevede quindi un esonero completo dal Canone Rai Speciale 2021 per le strutture ricettive e di somministrazione  e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, sostituendosi alla precedente misura che implicava solamente la riduzione del 30 per cento.

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Vediamo ora nel dettaglio in cosa consiste la nuova misura, inserita nella legge di conversione del decreto Sostegni dall’emendamento approvato in Commissione Bilancio e Finanze del Senato e confermata nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2021.

Canone Rai speciale 2021: in cosa consiste

In primo luogo occorre specificare la differenza che intercorre tra il Canone Rai classico e quello speciale. Mentre il primo, un canone fisso che va aggiunto alla bolletta della luce, riguarda direttamente i cittadini e le famiglie che possiedono un apparecchio televisivo, un tablet, un pc o uno smartphone attraverso cui guardare la televisione in streaming, il Canone Rai speciale 2021 deve essere pagato solo da coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.

Per l’anno 2021, considerate le molteplici difficoltà economiche e lavorative che le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di cibo e bevande hanno dovuto subire a causa della pandemia di Covid-19 e delle conseguenti restrizioni, si è deciso di esonerare queste imprese dal pagamento del Canone di abbonamento. La misura è stabilita dall’emendamento approvato al decreto Sostegni (che sostituisce ed elimina la riduzione del 30 per cento del canone precedentemente stabilita dal decreto del 22 marzo).

Esonero Canone rai speciale 2021: beneficiari

Per effetto dell’emendamento approvato al decreto Sostegni, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri proprio entro questa settimana, viene abrogato l’articolo 6 del precedente decreto che si limitava a ridurre del 30 per cento il pagamento del Canone rai speciale 2021.

Ora, grazie all’introduzione di questa nuova misura, si è deciso per l’esonero completo del pagamento del canone a tutte quelle strutture che nel 2021 non sono riuscite a lavorare a pieno regime, a causa delle restrizioni imposte dai lockdown e dall’emergenza sanitaria. Come recita l’emendamento: “Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.”

Potranno beneficiare dell’esonero dal pagamento del Canone Rai speciale 2021 le strutture ricettive (come gli alberghi) e di somministrazione e di consumo come anche bar, ristoranti e tutte le strutture di locali pubblici o aperti al pubblico.

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Credito d’imposta per chi ha già pagato il Canone

Per tutte le imprese che hanno già provveduto a versare il pagamento del Canone rai speciale per l’anno in corso, nell’articolo 6 si legge che: “In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: ”Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio”, la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.”

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Elena Bucci

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