Bonus psicologo: Isee, importi e regole 2023 e 2024

Paolo Ballanti 17/01/24
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Introdotto con Decreto – legge numero 228/2021 per far fronte alle conseguenze dell’emergenza COVID-19 in termini di depressione, ansia, stress e fragilità mentale, il bonus psicologo è stato ritoccato dalla Manovra 2023 per quanto riguarda l’importo massimo spettante e i fondi pubblici a copertura della misura.

Diciamo anzituttto che Legge di Bilancio 2023 ha prorogato il voucher anche per gli anni 2023, 2024 e seguenti: viene in sostanza reso permanente.

Liquidato direttamente dall’Inps al soggetto beneficiario ed accessibile previa domanda trasmessa all’Istituto in via telematica, il sussidio spetta al ricorrere di determinati valori dell’Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale con cui sono stati forniti, tra le altre cose, i dettagli dei tempi di presentazione delle domande di accesso, nonché dell’entità del contributo, analizziamo in dettaglio tutte le regole del bonus psicologo 2023 e 2024

Indice

Il Bonus psicologo

Il Decreto legge 30 dicembre 2021 numero 228 ha previsto che, tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio- economica, le regioni e le province autonome “erogano un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi”.

Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce di ISEE “al fine di sostenere le persone con ISEE più basso” (articolo 1-quater, comma 3) e non spetta alle persone con ISEE superiore a 50 mila euro.

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Aumento importo dal 2023

La Manovra 2023 (Legge 29 dicembre 2022 numero 197) ha previsto all’articolo 1, comma 538 l’integrazione del D.L. numero 228/2021, in particolare aumentando il contributo ad un importo massimo di 1.500 euro e prevedendo risorse pubbliche per cinque milioni di euro per l’anno 2023 ed otto milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

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Bonus psicologo: il decreto 2024

Nella Gazzetta ufficiale del 10 gennaio 2024 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute del 24 novembre 2023 “Definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonché dell’entità e della validità del contributo di cui all’art. 1, comma 538 della legge n. 197/2022 – c.d. bonus psicologi”.
Nello specifico, il D.M. definisce, a decorrere dall’anno 2023, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo in parola, nonché l’entità e la validità dello stesso.

Contributo una tantum

Il bonus psicologo viene riconosciuto “una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità” non superiore a 50 mila euro.

Bonus psicologo: importi per fasce Isee

A decorrere dall’anno 2023, al fine di sostenere le persone con Isee più basso, il beneficio in argomento è parametrato alle seguenti fasce dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, descritte in tabella:

ISEEContributo per sedutaImporto massimo
Inferiore a 15 mila euro50 euro1.500 euro
Compreso tra 15 mila e 30 mila euro50 euro1.000 euro
Superiore a 30 mila e non superiore a 50 mila euro50 euro500 euro

Come si accede al Bonus psicologo 2023/2024

A decorrere dall’anno 2023, le istanze di accesso al bonus psicologo vengono presentate annualmente collegandosi all’apposita piattaforma telematica del portale Inps >> www.inps.it.

Le domande vengono trasmesse a decorrere dalla data individuata dall’Istituto e comunicata con un preavviso di almeno trenta giorni, per una finestra temporale non inferiore a sessanta giorni.

Le graduatorie
A conclusione del periodo di trasmissione delle domande, l’Inps:

  • stila le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza;
  • individua i beneficiari del bonus sulla base dell’ammontare delle risorse pubbliche.

Una volta elaborate, le graduatorie restano valide “fino a esaurimento delle risorse per l’anno di riferimento” (articolo 4, comma 3).

Una volta concesso non c’è un tempo infinito per il suo utilizzo. Sempre a decorrere dall’anno 2023 il bonus psicologo dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda.

Decorso tale termine il codice univoco “è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicano le medesime disposizioni” (articolo 4, comma 4, D.M.).

Ripartizione risorse

I fondi pubblici destinati a finanziare l’erogazione del bonus psicologo:

  • sono pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale indistinto per l’anno 2022;
  • sono pari a 8 milioni di euro a decorrere dal 2024 sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in ragione delle quote di accesso, da determinarsi in accordo con le suddette regioni e province autonome, entro il 28 febbraio 2024.

Trasferimento risorse all’Inps

Con riguardo all’anno 2023, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del D.M. in Gazzetta ufficiale (corrispondente al 10 gennaio 2024) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio provvedimento, autorizzano l’Inps a corrispondere al soggetto beneficiario le somme a titolo di bonus psicologo e trasferiscono all’Istituto le risorse necessarie al pagamento.

A partire dal 2024, il termine per gli adempimenti appena descritti decorre dalla data di pubblicazione dell’apposita tabella di riparto “e nella causale del trasferimento delle risorse deve essere indicato l’anno di riferimento” (articolo 5, comma 2, D.M.).

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