Bonus mobili 2016: proroga e doppio limite, quali effetti?

Redazione 04/09/15
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Il Governo è chiamato a fare un’attenta valutazione delle risorse disponibili in vista dell’imminente varo della Legge di Stabilità per il 2016. A pesare maggiormente sul piatto della bilancia sono i numerosi bonus in scadenza che dovranno essere prorogati o meno. Nello specifico, uno dei benefici ha a che vedere con l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici destinati ad arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. In mancanza di risorse, la preoccupazione che si paventa è che il legislatore opti per la previsione della proroga, limitando tuttavia la misura del beneficio con la riproposizione del “doppio” limite. Il timore ha fondamento dal momento che già in passato il legislatore è intervenuto con l’intenzione di prevedere una riduzione della quota detraibile.

La vigente disposizione consentiva (e tuttora consente) la detrazione della spesa connessa all’acquisto di mobili destinati ad arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione entro il limite massimo di 10.000 euro. La detrazione spettava (e spetta) invece nella misura del 50% dell’onere sostenuto e doveva (deve) essere frazionata in 10 annualità con una rata costante. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, il requisito sostanziale per fruire del beneficio è costituito dall’avvenuta ristrutturazione dell’immobile oggetto di arredamento. Non è dunque possibile fruire della detrazione in rassegna nel caso in cui il contribuente non abbia effettuato alcuna ristrutturazione, limitandosi solo all’acquisto dei mobili. L’Agenzia delle Entrate ha altresì fatto chiarezza sulla questione attinente gli oneri di cui all’art. 16-bis TUIR, che danno diritto alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, in quanto non tutti consentono di fruire del bonus mobili.

Se il contribuente, a titolo esemplificativo, si è limitato ad installare un impianto di allarme non è tenuto a considerare in detrazione la spesa per l’acquisto dei mobili, in quanto in tal caso non è stato concretamente eseguito alcun intervento di ristrutturazione. Al contrario, se il contribuente ha effettuato una ristrutturazione all’intero immobile, provvedendo al rifacimento integrale dell’impianto idraulico e così via, potrà anche fruire della detrazione per l’acquisto dei mobili. Come detto sopra, il legislatore in passato ha tentato di limitare l’importo detraibile prevedendo un “doppio” limite. Sostanzialmente l’importo della spesa su cui applicare la detrazione del 50% avrebbe dovuto essere dato dal minor importo tra l’onere sostenuto per l’acquisto dei mobili (in ogni caso non superiore a 10.000 euro) ed il costo dell’intervento di ristrutturazione. Ad esempio, se l’acquisto dei mobili avesse dato luogo ad una spesa di 8.000 euro e il costo per il rifacimento dell’impianto idraulico fosse costato 3.000 euro, la quota detraibile sarebbe stata ridotta a 1.500 euro, il 50% del minore importo.

Non essendo stata approvata  la disposizione in via definitiva, almeno per il 2015, la quota detraibile risulta slegata dall’onere sostenuto per la ristrutturazione. Come detto, la quota detraibile deve essere calcolata avendo riguardo unicamente all’onere sostenuto per l’acquisto dei mobili entro la soglia massima di 10.000 euro. Tuttavia ora i giochi si riaprono in quanto, nel disporre la proroga della detrazione anche per le spese che verranno fatte nel 2016 (il bonus scade entro il 31 dicembre 2015), il legislatore potrebbe proporre nuovamente il “doppio” limite. Questo con l’intento, da un lato, di prorogare il beneficio, dall’altro però di contenere l’onere a carico dello Stato a causa delle limitate risorse disponibili. L’esperienza ha comunque dimostrato come le detrazioni per le spese di ristrutturazione e per l’acquisto dei mobili abbiano dato luogo in questi anni all’emersione del sommerso esclusivamente in presenza di un conflitto di interessi tra venditore-prestatore ed acquirente-committente. Conflitto che scaturisce solo quando il beneficio fiscale è tangibile per il contribuente che regge la spesa. Nel caso in cui il vantaggio fiscale sia limitato è possibile, invece, che la misura non abbia gli effetti sperati.

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