Fino all’8 dicembre 2025 è possibile trasmettere domanda di rimborso delle spese sostenute dai genitori per le adozioni di minori concluse tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024.
A renderlo noto la Commissione per le adozioni internazionali che sul proprio sito istituzionale ricorda la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale numero 207 dello scorso 6 settembre dell’Avviso riguardante il Decreto della ministra per la Famiglia, firmato il 22 luglio 2025 e destinato a definire i requisiti e la procedura per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le adozioni 2024 e l’ulteriore contributo per i genitori adottivi di minori in condizione di “special needs”.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Indice
Chi può chiedere il rimborso
Il rimborso delle spese sostenute per l’adozione internazionale spetta ai genitori “adottivi, entrambi residenti sul territorio nazionale” che abbiano “concluso un procedimento di adozione o affidamento preadottivo” di uno o più minori stranieri per i quali sia “stato autorizzato l’ingresso e la residenza permanente in Italia tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024” (articolo 1, comma 1, decreto ministeriale).
Al rimborso possono accedere anche i genitori adottivi, entrambi residenti sul territorio nazionale, che hanno beneficiato dell’adozione di cui all’articolo 36, comma 4, Legge numero 184/1983, per i quali sia stato emesso, tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, il provvedimento del Tribunale per i minorenni di riconoscimento dell’adozione internazionale pronunciata dalla competente Autorità del Paese straniero.
Come presentare domanda di bonus adozioni internazionali
L’istanza di rimborso è presentata, congiuntamente, dai genitori adottivi collegandosi alla piattaforma online “Adozione Trasparente” del Dipartimento per le politiche della famiglia, disponibile su “iam7pe.commissioneadozioni.it” o attraverso il link del portale “commissioneadozioni.it”, sezione “Notizie – Rimborso spese adottive per le adozioni concluse nell’anno 2024”.
L’accesso alla piattaforma (unico canale di invio delle istanze) è consentito tramite autenticazione con le credenziali SPID, CIE o CNS.
La procedura alternativa
I soli genitori adottivi che hanno beneficiato dell’adozione di cui all’articolo 36, comma 4, della Legge 4 maggio 1983, numero 184 e quanti hanno concluso la procedura adottiva senza l’assistenza di un Ente autorizzato possono presentare istanza congiunta di rimborso (firmata anche digitalmente) a mezzo, in alternativa:
- Raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia (i riferimenti completi sono riportati all’articolo 3, comma 5 del decreto), in busta chiusa e sigillata riportante la dicitura “Rimborso spese adozione ANNO 2024”;
- Posta elettronica certificata all’indirizzo cai.segreteria@pec.governo.it.
L’istanza di rimborso per i genitori adottivi in parola dev’essere redatta compilando il modello A, disponibile in calce alla pagina “commissioneadozioni.it – Notizie – Rimborso spese adottive per le adozioni concluse nell’anno 2024”.
Entro quando trasmettere le domande
Le istanze per il rimborso possono essere inviate, a pena di irricevibilità, dalle ore 00:01 del 10 settembre 2025 alle ore 23:59 dell’8 dicembre 2025.
Per i genitori che non trasmettono l’istanza telematica si assume a riferimento:
- il timbro a data dell’ufficio postale accettante (invio con raccomandata A/R);
- data di consegna della PEC.
Gli allegati
L’istanza di rimborso dev’essere corredata dai seguenti documenti:
- copia della certificazione rilasciata dall’Ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi;
- copia dell’attestazione ISEE ordinario del nucleo familiare, in corso di validità;
- documento di identità (valido) di entrambi i coniugi.
In caso di adozione pronunciata all’estero, riconosciuta in Italia ai sensi della Legge numero 184/1983, ovvero conclusa senza l’assistenza di un Ente autorizzato, oltre alla copia dell’attestazione ISEE è necessario allegare:
- copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni da cui risulti il riconoscimento dell’adozione e l’ordine di trascrizione nel registro di stato civile;
- autocertificazione resa secondo il modello B (disponibile in calce alla pagina “commissioneadozioni.it – Notizie – Rimborso spese adottive per le adozioni concluse nell’anno 2024”);
- documentazione contabile giustificativa delle spese per le quali si chiede il rimborso;
- documento di identità di entrambi i coniugi, in corso di validità.
Importi dei rimborsi per le adozioni
Il limite massimo del rimborso della spesa sostenuta per l’adozione è condizionato alla fascia di ISEE ordinario del nucleo familiare, come descritto in tabella:
ISEE ordinario | Ammontare massimo del rimborso |
Fino a 25 mila euro | 12.500,00 euro |
Da 25.000,01 a 40 mila euro | 9.600,00 euro |
Oltre 40 mila euro | 7.000,00 euro |
L’ISEE di riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza. In assenza dell’attestazione il limite massimo del rimborso è di euro 7 mila, fatti salvi gli altri requisiti definiti dal decreto.
Quali sono le spese rimborsabili
Sono rimborsabili le sole spese sostenute per l’espletamento della procedura di adozione, debitamente documentate e certificate dall’Ente autorizzato.
Il decreto cita, a titolo esemplificativo:
- legalizzazione dei documenti;
- traduzione dei documenti;
- richiesta di visti;
- trasferimenti, soggiorni all’estero e spese post adottive.
Ai fini della quantificazione del rimborso è detratto ogni altro contributo pubblico, erogato anche da parte di enti territoriali, che abbia analoga finalità di sostegno alle spese del percorso adottivo.
Il rimborso aggiuntivo
Ai genitori adottivi di minori in condizione di “special needs” è riconosciuto un contributo aggiuntivo, anch’esso parametrato all’ISEE ordinario del nucleo familiare:
ISEE ordinario | Contributo aggiuntivo |
Fino a 25 mila euro | 3.750,00 euro (pari al 30% del rimborso previsto per la fascia ISEE di appartenenza) |
Da 25.000,01 a 40 mila euro | 1.920,00 euro (20% del rimborso spettante alla fascia ISEE di appartenenza) |
Oltre 40 mila euro | 700,00 euro (10% del rimborso previsto per la fascia ISEE di appartenenza) |
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