Banca d’Italia, il provvedimento sulla trasparenza dei servizi bancari e finanziari

Redazione 17/02/11
Scarica PDF Stampa
Con provvedimento del 9 febbraio scorso, pubblicato ieri in Gazzetta, il Governatore della banca d’Italia, Draghi, ha adottato nuove disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, integrative delle precedenti del 29 luglio 2009.

Il provvedimento – recante “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori” – recepisce le novità introdotte dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.

I finanziatori e gli intermediari del credito sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro 90 giorni dalla loro entrata in vigore.

Così chiarisce il Governatore, in merito alle nuove regole:

“Il Titolo I del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, ha sostituito il Capo II del Titolo VI del Testo unico bancario per recepire la direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori e ha affidato alla Banca d’Italia, in conformita’ alle deliberazioni del CICR, il compito di disciplinare i dettagli tecnici della materia. Con l’accluso provvedimento vengono quindi emanate nuove disposizioni in materia di credito ai consumatori.

“Le accluse disposizioni integrano il provvedimento del 29 luglio 2009 in materia di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti». In particolare, la sezione VII del provvedimento (specificamente dedicata al credito ai consumatori), viene modificata per recepire le previsioni della direttiva e fornire, ove opportuno, chiarimenti interpretativi e indicazioni volte a coordinare l’applicazione della disciplina sul credito ai consumatori con la normativa generale sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi, contenuta nelle altre sezioni del provvedimento.

Viene, inoltre, modificato il paragrafo 8 della sezione II, in connessione con le nuove disposizioni in materia di calcolo del TAEG, e viene integrata la sezione XI, per prevedere presidi di carattere organizzativo con riguardo all’offerta di servizi accessori insieme a un contratto di finanziamento, che si applicano anche ai contratti di credito ai consumatori.

Per comodita’ di consultazione del provvedimento del 2009, gia’ sostituito nel febbraio 2010 in seguito al recepimento della direttiva sui servizi di pagamento, si provvede a una sua complessiva ripubblicazione.

L’accluso provvedimento sostituisce quindi in modo integrale le omonime disposizioni del 29 luglio 2009. Le modifiche apportate sono limitate a quelle connesse con le nuove previsioni in materia di credito ai consumatori; le altre modifiche, necessarie per tener conto delle ulteriori innovazioni introdotte in materia di tutela della clientela dal decreto legislativo n. 141/2010, verranno effettuate successivamente.

Gli allegati alle disposizioni del 29 luglio 2009 – come successivamente integrati – restano invariati, ad eccezione dei seguenti interventi:
– introduzione dei nuovi allegati recanti i modelli di “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” per la generalita’ dei contratti di credito (allegato 4C) e per specifiche tipologie di apertura di credito in conto corrente e dilazione di pagamento (allegato 4D);
– sostituzione degli allegati 2, 4A e 5B, recanti, rispettivamente, i prototipi di documento con i principali diritti del cliente, il prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori e le istruzioni per il calcolo dell’ISC degli affidamenti in conto corrente (che viene ri-denominato TAEG);
– introduzione dell’allegato 5C, che riporta le istruzioni per il calcolo del TAEG.

Restano altresi’ fermi i provvedimenti emanati in tema di Conto corrente semplice, Guide pratiche, Profili di operativita’ per il calcolo dell’ISC per i conti correnti.

La nuova disciplina del TAEG, che attua quanto previsto dalla direttiva 2008/48/CE, si estende, in virtu’ di quanto stabilito dalla sezione II, paragrafo 8, del provvedimento del 29 luglio 2009, a tutti i finanziamenti per i quali e’ richiesta la pubblicita’ di un indicatore sintetico di costo. Si rammenta che il TAEG ha una funzione diversa dal tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dalla legge n. 108/1996 in materia di usura ai fini della determinazione dei tassi soglia, con la conseguenza che i due parametri hanno basi di calcolo non necessariamente coincidenti.

Tenuto conto della natura di armonizzazione massima della direttiva 2008/48/CE, dell’avvenuta scadenza del termine di recepimento (11 giugno 2010) e dei termini stabiliti dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la Banca d’Italia – in conformita’ di quanto previsto dall’art. 8 del proprio regolamento del 24 marzo 2010 concernente l’emanazione degli atti di natura normativa o di contenuto generale – non ha effettuato un’analisi formalizzata di impatto della regolamentazione e si e’ avvalsa di modalita’ di consultazione diverse da quelle ordinariamente previste.

Una bozza delle disposizioni e’ stata trasmessa alle principali associazioni di categoria degli intermediari e a quelle aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, e discussa nel corso di incontri; le osservazioni formulate sono state prese in considerazione nell’elaborazione del provvedimento definitivo” (Mario Draghi).

Qui il testo integrale del provvedimento (in PDF)

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento