Cosa prevede il Diritto UE
Prevedere tariffe forfettarie per il rimborso delle spese di assistenza legale a carico della parte soccombente in un procedimento riguardante i diritti di proprietà intellettuale, è conforme al diritto dell’Unione Europea.
E’ quanto disposto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, quinta sezione, nella sua sentenza del 28 luglio scorso scaturita dalla domanda pregiudiziale sollevata dalla Corte d’Appello di Anversa, in Belgio, circa la causa C‑57/15.
La domanda pregiudiziale
Una società titolare di un brevetto era ricorsa al giudice nazionale contro altra società per far accertare violazione del citato brevetto e, conseguentemente, per farle ingiungere di cessare tale violazione e per farla condannare alle spese.
Il rispettivo ricorso era stato respinto dal Tribunale Commerciale di Anversa, che aveva dichiarato nullo il brevetto e condannato la ricorrente al versamento all’altra società di un’indennità di procedura per il procedimento di primo grado pari a 11mila euro, cioè l’importo massimo che, secondo la normativa belga, può essere richiesto per grado di giudizio per quanto riguarda gli onorari corrisposti al proprio avvocato.
Poiché la società chiamata in causa aveva considerato le spese sostenute ampiamente superiori all’importo summenzionato, tuttavia, ha lamentato come la normativa belga fosse contraria all’articolo 14 della direttiva 2004/48.
Infatti, questo articolo non permette agli Stati membri di fissare sia un limite massimo al rimborso per le spese di avvocato, sia la condizione della commissione di un fatto illecito al fine del rimborso delle altre spese sostenute dalla parte vittoriosa nella lite.
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