Avvocati, ok alle nuove specializzazioni: saranno 18. I requisiti

Redazione 14/08/15
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Avvocati, ecco il nuovo regolamento professionale che stabilisce limiti, criteri e requisiti per le iscrizioni alle aree di specializzazione, definite nel numero di 18 per effetto della riforma forense 2012.

Ebbene sì, a quasi tre anni di distanza dall’approvazione al Senato del testo della legge che avrebbe dovuto rinnovare radicalmente l’avvocatura, arriva uno dei provvedimenti attuativi più attesi, sul quale ha apposto in calce la propria firma il Guardasigilli Andrea Orlando.

Era già tutto indicato nel testo approvato della legge delega di riforma dell’ordinamento forense: all’articolo 9 comma 1, infatti, recita: “È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF”.

Nelle pieghe di questo testo composto da 16 articoli in totale, e che approderà nei prossimi giorni – in cui il governo e il Parlamento sono ancora in vacanza – in Gazzetta, si prevede che la specializzazione da parte dei professionisti non potrà essere legata a più di due settori tra i 18 individuati.

Così, toccherà direttamente al professionista avvocato avanzare all’Ordine la domanda alla classe specialistica preferita. Per inoltrare la domanda, però, sarà necessario aver frequentato nell’ultimo quinquennio i corsi ad hoc con esito positivo, senza aver riportato negli ultimi 3 anni sanzioni disciplinari di carattere definitivo né, nel biennio più recente, la revoca del titolo.

Un ruolo importante, nella definizione delle specializzazioni, sarà giocato dal Consiglio nazionale forense, il quale dovrà stipulare apposite convenzioni con le università di giurisprudenza e con le associazioni specialistiche più diffuse per la realizzazione di percorsi formativi nei vari ambiti professionali. Necessario, in tal senso, che i corsi abbiano almeno 200 ore di lezione, con durata almeno di due anni e obbligo di frequenza all’80% delle ore in aula.

Riconoscimento d’ufficio. In aggiunta, il regolamento firmato dal ministero della Giustizia prevede che il titolo di specializzazione possa essere riconosciuto anche a quei professionisti più attempati che abbia alle spalle almeno 8 anni di anzianità di iscrizione e che abbia esercitato negli ultimi 5  attività frequente e prevalente nel settore specialistico oggetto della richiesta.

Da ultimo, nella fase transitoria viene stabilito che il titolo di specialista possa essere attribuito anche a chi tra il 2011 e il 2015 si sia fregiato dell’attestato di partecipazione a un corso almeno biennale di alta formazione, ma solo dopo una prova orale e un’altra scritta.

 

 

 

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