A fornire un appiglio sufficiente per congelare l’applicazione dei nuovi regolamenti, il limite di voti dei due terzi messo in evidenza all’articolo 28, comma 3 della legge n. 247/2012, cioè la riforma dell’ordinamento della professione di avvocato che venne approvata sotto il governo di Mario Monti.
Secondo i giudici di palazzo Spada, tale soglia è da considerarsi invalicabile, con possibilità di accedere, entro il medesimo limite, strumenti per rivendicare la rappresentanza di genere, purché si mantengano le proporzioni suddette.
La palla, ora è nelle mani del Tar del Lazio, che è chiamato a fissare l’udienza di merito nei prossimi mesi per dare esito al procedimento amministrativo.
Le ragioni della bocciatura
Secondo i giudici del Consiglio di Stato, a cui si è rivolta l’Anai, “appaiono condivisibili le censure che evidenziano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e il regolamento impugnato in merito alla tutela delle minoranze che, in un ente pubblico di carattere associativo, ben rifluiscono sui temi dell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 comma 2 della Costituzione”.
A enunciare la necessità di mantenere gli equilibri di genere, una pronuncia della Corte costituzionale, a cui il Consiglio di Stato ha deciso di riallacciarsi, .a n.4 del 14 gennaio 2010, nella quale è contenuto il principio secondo cui le differenze di genere vanno protette tramite espliciti meccanismi di espressione delle preferenze, considerato che, osserva palazzo Spada, “pare praticabile un’interpretazione in cui il limite di voti di cui all’articolo 28 comma 3 della citata legge sia da considerarsi insuperabile”.
Esulta, ovviamente, l’associazione degli avvocati, che osserva, con il presidente Maurizio De Tilla: “È evidente che le maggioranze di genere già tutelate dalla legge possono essere rafforzate solo nell’ambito della votazione limitata ai due terzi”. Ora, l’idea è quella di invitare gli Ordini a tenere comunque le elezioni, rispettando il principio enunciato dal Consiglio di Stato.
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