Aumento Pensioni 2023: tabelle assegni ed esempi di importi

Attenzione a chi ha ricevuto l’anticipo della rivalutazione: l’aumento sarà minore

Paolo Ballanti 30/12/22
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La legge di bilancio 20223 approvata in via definitiva il 29 novembre ha introdotto un aumento pensioni 2023. A riguardo, alcuni emendamenti hanno modificato l’impianto iniziale del testo del ddl, ritoccando la norma sulle rivalutazioni, come inizialmente licenziata dal Consiglio dei ministri.

Tra i punti oggetto di modifica figura l’articolo 58 contenente, per il biennio 2023-2024, la revisione del meccanismo di perequazione automatica delle pensioni (comma 1) ed un aumento eccezionale delle pensioni minime (comma 2).
Per quanto riguarda la rivalutazione delle pensioni, il testo emendato mantiene sei diversi scaglioni di applicazione della perequazione, come già previsto nel disegno di legge originario, rispetto agli attuali tre al 100, al 90 ed al 75%.

Cambiano tuttavia le percentuali, eccezion fatta per gli assegni pensionistici pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps. Le modifiche non hanno risparmiato nemmeno l’aumento straordinario delle pensioni minime, con l’aggiunta di una percentuale al 6,4% per chi ha un’età pari o superiore a settantacinque anni.

Analizziamo le novità in dettaglio, confrontando anche, in termini di netto, le regole attuali con quelle previste dal disegno di legge di bilancio alla luce degli emendamenti approvati alla Camera.

Indice

Aumento Pensioni 2023: cambia il meccanismo della rivalutazione

L’articolo 58 del disegno di legge di bilancio in materia di “Revisione del meccanismo di indicizzazione per gli anni 2023 e 2024 ed estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche” ha ricevuto alcune modifiche nel suo percorso alla Camera dei deputati.

Rispetto al testo approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dello scorso 21 novembre, l’attuale impianto licenziato ha mantenuto a sei gli scaglioni di rivalutazione previsti per gli anni 2023 e 2024, con percentuali tuttavia diverse: 100, 85, 53, 47, 37 e 32%.

Rivalutazione al 100%
L’articolo 58, comma 1, lettere a) non è stato interessato da alcun emendamento.
Pertanto, resta fermo che, per il periodo 2023 – 2024, la rivalutazione automatica è riconosciuta al 100% per i trattamenti pensionistici pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps.

Al contrario per gli assegni pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo Inps, operano cinque differenti percentuali di rivalutazione (articolo 58, comma 1, lettera b) ognuna di esse diversa rispetto al testo approvato dall’esecutivo Meloni.

Rivalutazione all’85%
Le pensioni di importo complessivamente pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo Inps scontano una rivalutazione all’85% (in luogo di quella all’80% prevista dal disegno di legge originario).
L’articolo 58, comma 1, lettera b) punto 1) (emendato) prevede che:

  • Per le pensioni di importo “superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”;
  • Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps e inferiori a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, spettante sulla base della percentuale all’85%, l’aumento “di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato” (ancora l’articolo 58, comma 1, lettera b) punto 1).

Rivalutazione al 53%
In luogo della precedente rivalutazione al 55%, il testo emendato prevede una percentuale al 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a sei volte il medesimo trattamento minimo.

Con riferimento alla prestazione “di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica” l’aumento è “comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato” (articolo 58, comma 1, lettera b), punto 2).

Rivalutazione al 47%
I trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori ad otto volte lo stesso trattamento minimo, sono destinatari di una rivalutazione al 47% (in precedenza fissata al 50%).

Per le pensioni di importo superiore a otto volte il già menzionato trattamento minimo e inferiori “a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato” (articolo 58, comma 1, lettera b), punto 3).   

Rivalutazione al 37%
L’articolo 58, comma 1, lettera b), punto 4) prevede una rivalutazione del 37% (in luogo della precedente al 40%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a dieci volte il medesimo trattamento minimo.

Per le pensioni “di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato” (articolo 58, comma 1, lettera b), punto 4).

Rivalutazione al 32%
La Manovra 2023 prevede una rivalutazione del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo Inps.

Nel testo approvato dal Consiglio dei ministri la medesima rivalutazione era fissata al 35%.

Aumento Pensioni 2023: cambiano le pensioni minime

Il comma 2 dell’articolo 58 prevede, al fine di contrastare gli “effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023”, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, inclusa la tredicesima mensilità spettante, un incremento eccezionale.

Quest’ultimo, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della Manovra 2023, è fissato a:

  • 1,5 punti percentuali per l’anno 2023 (elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni);
  • 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

Rispetto al testo originario della bozza di legge di bilancio, compare l’aumento del 6,4% riservato a chi ha un’età pari o superiore a 75 anni. L’incremento in parola non rileva, per il biennio 2023 – 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali, previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

A chi spetta l’incremento?
L’incremento transitorio spetta in presenza di un trattamento pensionistico pari o inferioreall’importo mensile del trattamento minimo INPS” (articolo 58, comma 2).
Qualora il trattamento pensionistico complessivo “sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento disciplinato dal presente comma” l’aumento è comunque attribuito fino a concorrenza della somma maggiorata.

Quali effetti per la rivalutazione delle pensioni?
Come espressamente previsto dall’ultimo periodo del comma 2, articolo 58, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio.
Tale misura, in ogni caso, cesserà di avere effetto rispettivamente al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2024.

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Aumento pensioni 2023: le regole attuali

La rivalutazione automatica delle pensioni, in base alle disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2022, si applica secondo le seguenti percentuali:

  • 100% della rivalutazione per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo Inps;
  • 90% della rivalutazione per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo Inps;
  • 75% della rivalutazione per le fasce di importo eccedenti cinque volte il trattamento minimo.

Applicando:

  • Il trattamento minimo definitivo per l’anno corrente, pari ad euro 525,38;
  • L’indice di perequazione 2022 del 7,3% comunicato con decreto del Ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti del 9 novembre scorso;

ecco in tabella la rivalutazione delle pensioni secondo le regole attualmente vigenti:

Fasce trattamenti% indice di perequazione da attribuireAumento delFascia di reddito – dalAl
Fino a quattro volte il trattamento minimo Inps100%7,3%2.101,52
Oltre quattro volte e fino a cinque volte il trattamento minimo90%6,57%2.101,532.626,90
Oltre cinque volte il trattamento minimo75%5,48%2.626,91

Aumento Pensioni 2023: esempi per fasce d’importo e confronto 2022

Nella tabella che segue proponiamo un confronto in termini di pensione lorda e netta, applicando il meccanismo di rivalutazione attualmente in vigore con quello previsto dalla bozza di Manovra (emendata) 2023.

Assegno mensileImporto 2022Importo 2023 (nuove regole)Importo 2023 (regole vigenti)Differenza 2022 – 2023 (nuove regole)Differenza 2022 – 2023 (vecchie regole)
Lordo525,38571,61563,7346,2338,35
Netto525,38571,61563,7346,2338,35
///     
Lordo1000,001.073,001.073,0073,0073,00
Netto898,11949,62949,6251,5151,51
///     
Lordo1.500,001.609,501.609,50109,50109,50
Netto1.244,001.319,081.319,0875,0875,08
///     
Lordo2.000,002.146,002.146,00146,00146,00
Netto1.586,821.686,931.686,93100,10100,10
///     
Lordo2.500,002.655,132.679,59155,13179,59
Netto1.906,292.002,192.017,3195,90111,02
///     
Lordo2.700,002.867,542.891,93167,54191,93
Netto2.029,932.133,502.148,58103,57118,65
///     
Lordo3.000,003.116,073.208,36116,07

208,36

Netto2.215,382.287,142.344,1971,75128,80
///
Lordo3.500,003.620,093.735,73120,09235,73
Netto2.524,482.598,712.670,2074,23145,72
///
Lordo4.000,004.137,244.263,11137,24263,11
Netto2.826,152.904,382.976,1278,23149,97

Aumento Pensioni 2023: attenzione all’anticipo 2022

Il Decreto-legge 9 agosto 2022 (detto anche Aiuti­ bis) dispone (articolo 21, comma 1, lettera b) al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, un incremento transitorio del 2% per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, inclusa la tredicesima.

La misura opera come anticipo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022, decorrente dal 1° gennaio prossimo ed è riservata a coloro che totalizzano un trattamento pensionistico mensile, complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692,00 euro. Qualora il “trattamento pensionistico sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento disciplinato dalla presente lettera l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato” (articolo 21, comma 1, lettera b).
Alla luce di quanto appena esposto, il limite di salvaguardia è quindi il risultato di 2.692,00 euro maggiorati di 52,44 euro per complessivi 2.744,44 euro.

Pertanto, coloro che da ottobre a dicembre hanno ricevuto il conguaglio parziale anticipato al 2%, beneficeranno di un aumento della pensione nel 2023 non intero, ma al netto del suddetto anticipo.

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Aumento Pensioni 2023: quali imposte si applicano alle pensioni

A seguito delle modifiche intervenute con la Manovra 2022 (Legge 30 dicembre 2021 numero 234) le aliquote da utilizzare per determinare l’Irpef lorda da trattenere sulle pensioni sono pari, dal 1° gennaio scorso a:

  • 23% per i redditi fino a 15.000,00 euro annui;
  • 25% per i redditi da 15.000,01 a 28.000,00 euro annui;
  • 35% per i redditi da 28.000,01 a 50.000,00 euro annui;
  • 43% per i redditi da 50.000,01 euro annui.

A livello mensile, l’Irpef lorda si determina con i seguenti scaglioni:

  • 23% per i redditi fino a 1.250,00 euro mensili;
  • 25% per i redditi da 1.250,01 a 2.333,33 euro mensili;
  • 35% per i redditi da 2.333,34 a 4.166,66 euro mensili;
  • 43% per i redditi da 4.166,67 euro mensili.

Una volta determinata l’imposta lorda, la stessa dev’essere diminuita delle detrazioni per i redditi da pensione, anch’esse ritoccate dal 1° gennaio 2022 ad opera dell’ultima legge di bilancio:

  • Euro 1.955,00 se il reddito complessivo non supera 8.500,00 euro;
  • 700 + [1.255,00 * (28.000 – reddito complessivo) / 19.500] se il reddito complessivo è compreso tra 8.500 e 28.000 euro;
  • 700 * [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000] se il reddito complessivo è compreso tra 28.000 e 50.000 euro;
  • Nulla spetta se il reddito complessivo eccede i 50 mila euro.

Inoltre, per i redditi superiori a 25.000 ma non eccedenti i 29.000 euro, spetta un importo aggiuntivo di 50 euro. Dall’operazione Irpef lorda – detrazioni si ottiene l’Irpef netta da trattenere al pensionato.

Paolo Ballanti

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