Atti tributari recapitati con servizio postale privato: la notifica è inesistente

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Le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890/1982 comprese quelle degli atti tributari sostanziali e processuali sono affidati in via esclusiva alle Poste Italiane S.p.A. ex art. 4, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 261/1999.

Con la recentissima sentenza n. 9615/02/2018 depositata il 25/09/2018 la Sezione Seconda della Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha ulteriormente confermato il consolidato principio secondo cui deve ritenersi inesistente la notifica degli atti tributari nel caso in cui detto adempimento sia stato posto in essere da un operatore postale privato.

Nel caso in esame venivano recapitate due distinte “intimazioni di pagamento” emesse da una società d’ambito a titolo di T.I.A per l’anno 2004 e 2005 nei confronti delle quali veniva eccepita l’inesistenza della notifica degli atti presupposti (gli avvisi di accertamento) in quanto dalla documentazione prodotta in atti si palesava che fossero stati precedentemente “recapitati” da un operatore postale privato.

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Notifica atti tributaria con servizi postali privati: la sentenza 

L’adita C.T.P. di Catania nella sentenza in commento ha sposato l’orientamento ormai pacifico e dominante (da ultimo cfr. Cassazione Civile ordinanza n. 3010 del 7/02/2018, Cassazione Civile ordinanza n. 2173 del 29/01/2018, Cassazione Civile ordinanza n. 234 del 08/01/2018, Cassazione Civile ordinanza n. 23887 del 11/10/2017, Cassazione civile, sentenza n. 2922 del 13/02/2015, Cassazione Civile ordinanza n. 27021 del 19/12/2014) secondo cui la notifica a mezzo posta degli atti tributari effettuata tramite un servizio postale privato è giuridicamente inesistente in quanto le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890/1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali sono affidati in via esclusiva – per esigenze di ordine pubblico – alle Poste Italiane S.p.A. ex art. 4, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 261/1999.

Nel caso di specie, recita la sentenza. n. 9615/02/2018 “…L’eccezione sollevata è fondata atteso che   la notifica degli avvisi di accertamento sarebbe avvenuta mediante TNT Poste private della quale non si ha alcuna certezza che le raccomandate siano state consegnate al destinatario. Nella fattispecie la notifica a mezzo del servizio poste private non indica in maniera valida, certa e certificata la data di spedizione degli atti attinenti a procedure giudiziarie e  ciò in virtù  delle disposizioni  dettate  dall’ art.   4 co. 5   D.lgs. 26 l/1999 sulle regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali e comunitari (art. 1 comma 2 punto 1 D.lgs.  261/1999) inteso per sevizio postale l’invio raccomandato che consiste nel garantire contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente la prova dell’avvenuto deposito dell’invio postale e, a sua richiesta, della consegna  al destinatario. Gli invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie sono riservati al servizio universale che assicura le prestazioni in tutti i punti del territorio nazionale e per questo motivo il servizio fornito da una società privata non è valido e non certifica la certezza della data di spedizione e di ricezione. Il concessionario del servizio recapito postale privato (…) può espletare i servizi relativi agli invii raccomandati ed invii assicurati che non siano pertinenti a procedure giudiziarie…. Ne consegue che la TNT non ha il potere, né la legittimazione a notificare atti di che trattasi.”

Sulla base di tali considerazioni l’adita Commissione Tributaria Provinciale non solo ha riconosciuto ed affermato l’inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento presupposti alle “intimazioni” impugnate con conseguente illegittimità delle stesse, ma ha anche ribadito sulla scorta di ampia e pacifica giurisprudenza di legittimità (per es. Cassazione Sentenze n. 20440/2006, n. 22375/06 e n. 11095/2008) che solo le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari effettuate da parte di Poste Italiane S.p.A. hanno valenza fidefaciente della quale, invece, ne sono sfornite le notifiche effettuate da un servizio di posta privato (come nel caso in esame) il quale – conclude la C.T.P. di Catania – “…non è legittimato a certificare l’avvenuta e regolare notifica e pertanto la documentazione non può assurgere ad attestazione di regolare invio delle raccomandate a cui solo l’ente Poste è abilitato nelle procedure giudiziarie…”.

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