Assegno unico temporaneo 2021: chi può richiederlo e chi no

Via libera all’assegno unico temporaneo per i figli minori 2021. La misura, introdotta per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è disciplinata dall’art. 1 del D.L. n. 79/2021. La finalità è di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.

La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali: portale web, Contact Center Integrato e Istituti di Patronato.

A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021, in attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della L. n. 46/2021.

Assegno unico figli 2021: a chi spetta, importi, scadenze, domanda, pagamento

Assegno unico temporaneo 2021: cos’è

L’assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni in L. n. 153/1988.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’art. 2 del D.L. n. 79/2021.

Assegno unico temporaneo 2021: misura dell’assegno temporaneo

L’importo mensile dell’assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.

In particolare, è prevista:

  • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

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Assegno unico temporaneo 2021: presentazione delle domande

La domanda di assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito Inps, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Assegno unico temporaneo 2021: compatibilità

L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

Nelle more dell’attuazione della L. n. 46/2021, sono inoltre compatibili con l’assegno temporaneo le seguenti misure:

  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’art. 65 della L. n. 448/1998;
  • assegno di natalità di cui all’art. 1, co. 125, della L. n. 190/2014 23, all’art. 23-quater, co. 1 e 2, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni in L. n. 136/2018, e all’art. 1, co. 340 della L. n. 160/2019;
  • premio alla nascita, di cui all’art. 1, co. 353 della L. n. 232/2016;
  • fondo di sostegno alla natalità previsto dall’art. 1, co. 348 e 349 della L. n. 232/2016;
  • detrazioni fiscali previste dall’art. 12, co. 1, lett. c), e 1-bis, del TUIR (Dpr. n. 917/1986);
  • assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al Dpr. n. 797/1955 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni in L. n. 153/1988, per il quale si confermano le disposizioni vigenti.

Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

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Daniele Bonaddio

Laureato nel 2011 presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro in Economia Aziendale, svolge ormai da diversi anni la professione di redattore presso numerose testate giornalistiche online, occupandosi di temi riguardanti il diritto del lavoro e della previdenza sociale. Ha f…Continua a leggere

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