Assegni familiari anche ai cittadini extracomunitari non residenti. La situazione aggiornata

Redazione 01/04/15
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I cittadini stranieri occupati nel nostro Paese hanno diritto agli assegni familiari, anche se i congiunti sono residenti all’estero. Lo ha stabilito la sentenza del Tribunale di Brescia che, con ordinanza n. 4163/2014 emessa il 13 aprile, ha condannato l’Inps per comportamento discriminatorio a erogare circa 24mila euro di assegni arretrati a sei lavoratori titolari di permesso di soggiorno Ce di lungo periodo.

Nella fattispecie, si trattava di sei operai stranieri ai quali l’Inps aveva contestato l’indebita percezione di somme erogate dal datore di lavoro a titolo di assegni familiari per i periodi di assenza dall’Italia dei rispettivi familiari.

Per questo motivo quei sei operai stavano rimborsando le somme all’Inps con una trattenuta mensile sullo stipendio pari a un quinto della retribuzione.

Assegni familiari: gli importi

I nuovi assegni familiari da corrispondere agli aventi diritto per  l’anno 2015 sono pari a 141.30 euro nella misura intera, spettante per 13 mensilità, e il valore ISEE è pari a 8.555.99 euro. L’Inps precisa che per gli assegni familiari da erogare per il 2014, per i procedimenti in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per lo stesso 2014.

Assegni familiari: i soggetti aventi diritto (prima di questa sentenza)

Secondo la disciplina attualmente vigente, l’Inps deve riconoscere gli assegni familiari ai lavoratori cittadini italiani o comunitari con riferimento ai familiari ovunque residenti e ai lavoratori extracomunitari con riferimento ai familiari residenti in Italia.

Soggetti beneficiari degli assegni familiari, dice la legge sono infatti i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato italiano, da cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Non solo: è necessario che il nucleo familiare sia composto da almeno tre figli di età anagrafica inferiore ai 18 anni. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento pre-adottivo dal richiedente e con lui conviventi. Il requisito della composizione del nucleo non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi.

In ultimo, la retribuzione: beneficiano dell’erogazione i nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica valido per l’assegno.

Redazione

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