Importante ricordare che dal 1 gennaio 2012 le aliquote contributive di artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e poi di 0,45 ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%. Ne risulta quindi che le aliquote contributive sono pari al 24%, già raggiunto nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; del 22,35% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.
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Vediamo ora nel dettaglio tutti gli importi contributivi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali previsti per il 2021.
Artigiani e commercianti: contribuzione IVS sul minimale di reddito
A seguito della variazione percentuale (-0,3 per cento) verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati è stato stabilito per l’anno 2021 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS è pari a 15.953,00 euro.
Di conseguenza, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | 24% | 24,09% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 22,35% | 22,44% |
Artigiani e commercianti: contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
La circolare 17 dell’Inps specifica che il contributo per l’anno 2021 è dovuto in riferimento alla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2021 per la quota eccedente il sopra citato minimale di 15.953 euro annui, in base alle aliquote elencate qui sopra e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari a 47.379 euro.
Per i redditi superiori a 47.379 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.
Pertanto, le aliquote contributive sono determinate come segue:
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | fino a €47.379,00
superiore a €47.379,00 |
24%
25% |
24,09%
25,09% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a €47.379,00
superiore a €47.379,00 |
22,35%
23,35% |
22,44%
23,44% |
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Artigiani e commercianti: massimale imponibile di reddito annuo
In questo caso, ovvero in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2021 pari a 47.379 euro, viene presa in considerazione ai fini del versamento dei contributi previdenziali fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
- Per l’anno 2021, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a euro 78.965 (€ 47.379,00 + € 31.586,00).
Dunque il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS, con e senza anzianità retributiva, risulta:
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Artigiani e commercianti: contribuzione e saldo
Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
- è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
- è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2021, ai redditi 2021, da denunciare al fisco nel 2022).
Perciò qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati
nel 2021, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Importante ricordare che i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre l’unica
maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto.
Per ulteriori informazioni scarica e consulta la Circolare numero 17.
Artigiani e commercianti: scadenze
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, entro le seguenti scadenze sottolineate nella Circolare 17:
- 17 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021.
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Libro utile:
(Fonte Inps)
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