Prorogata sino al 31 dicembre 2026 per effetto dell’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi 162 – 163, Legge 30 dicembre 2025, numero 199) APE sociale si concretizza in un’indennità economica a carico dello Stato ed erogata dall’INPS mensilmente fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento ottenuto in anticipo rispetto all’età per la vecchiaia.
L’indennità APE spetta, previa domanda all’INPS, ai lavoratori in possesso di determinati requisiti anagrafici, che si trovano in almeno una delle quattro condizioni descritte dall’articolo 1, comma 179, Legge 11 dicembre 2016, numero 232.
Tra queste figurano, alla lettera d), quanti sono lavoratori dipendenti e possono far valere almeno sei – sette anni di svolgimento delle professioni cosiddette gravose.
Analizziamo in dettaglio di quali attività lavorative si tratta.
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Indice
Chi può ottenere APE sociale?
L’APE sociale può essere conseguita fino al 31 dicembre 2026, dai lavoratori residenti in Italia iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata INPS che, alla data di accesso al trattamento:
- hanno compiuto almeno 63 anni e 5 mesi di età;
- hanno cessato l’attività lavorativa;
- non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto;
- si trovano in una delle condizioni di seguito indicate.
La situazione del soggetto, utile per l’accesso ad APE sociale, si concretizza in quattro dinamiche, alternative tra loro:
- stato di disoccupazione;
- assistenza a familiari;
- capacità lavorativa ridotta;
- svolgimento di mansioni gravose.
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Lavori gravosi
Una delle quattro condizioni utili al conseguimento dell’anticipo pensionistico è quella di essere lavoratore dipendente che alla data di decorrenza dell’APE:
- possiede almeno 36 anni di anzianità contributiva;
- ha svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle professioni (cosiddette gravose) di cui all’Allegato numero 3 della Legge numero 234/2021.
Il requisito contributivo è ridotto a 32 anni per:
- operai edili, indicati come tali dal CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini;
- ceramisti, secondo la classificazione ISTAT 6.3.2.1.2;
- conduttori di impianti per la fornitura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione ISTAT 7.1.3.3).
Per le lavoratrici madri i requisiti contributivi si riducono di 12 mesi per ogni figlio (anche adottivo) nel limite massimo di 2 anni.
La riduzione dell’anzianità contributiva per le lavoratrici opera, con riguardo alle tre categorie sopra citate, prendendo a riferimento la soglia minima di 32 anni.
Quali sono i lavori gravosi?
L’elenco di cui all’Allegato 3 della Legge numero 234/2021 comprende le seguenti classificazioni ISTAT:
| Codice ISTAT | Professione |
| 2.6.4 | Professioni di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate |
| 3.2.1 | Tecnici della salute |
| 4.3.1.2 | Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate |
| 5.3.1.1 | Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali |
| 5.4.3 | Operatori della cura estetica |
| 5.4.4 | Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati |
| 6 | Artigiani, operai specializzati, agricoltori |
| 7.1.1 | Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali |
| 7.1.2 | Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli |
| 7.1.3 | Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati |
| 7.1.4 | Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta |
| 7.1.5 | Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica |
| 7.1.6 | Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque |
| 7.1.8.1 | Conduttori di mulini e impastatrici |
| 7.1.8.2 | Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali |
| 7.2 | Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio |
| 7.3 | Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nell’industria alimentare |
| 7.4 | Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento |
| 8.1.3 | Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci |
| 8.1.4 | Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli |
| 8.1.5.2 | Portantini e professioni assimilate |
| 8.3 | Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca |
| 8.4 | Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni |
Il computo degli anni di attività gravosa
Per il conteggio dei sei / sette anni di svolgimento dell’attività gravosa si assumono:
- i periodi coperti da contribuzione obbligatoria;
- i periodi per cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi di assenza verificatisi in costanza di rapporto di lavoro con svolgimento dell’attività gravosa (malattia, maternità, etc.).
Con riguardo agli operai agricoli e zootecnici per conteggiare un anno integrale di lavoro si assume a riferimento l’annualità di contribuzione, corrispondente a 156 giornate.
Anche in questo caso sono utili i periodi per cui è stata accreditata contribuzione figurativa.
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Foto copertina: istock/Phynart Studio