Agricoltura: prorogata l’agevolazione per la produzione di energia

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L’art. 12 del D.L. 31.12.2014, n. 192, c.d. “milleproroghe”, differisce al 31.12.2015 la regola di tassazione fondiaria per la produzione di energia da parte delle imprese agricole.

L’art. 22, comma 1-bis, del D.L. 24/4/2014, n. 66, fissava limitatamente all’anno 2014, la regola secondo cui, ferme restando le norme in materia di accisa, la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili fatta da imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del codice civile e sono produttive di reddito agrario per la produzione di energia elettrica e calorica non è superiore a 2.400.000 KWh/anno e a 260.000 KWh/anno per il fotovoltaico, carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli. Per la produzione eccedente tali limiti, il reddito delle persone fisiche e delle società semplici nonché delle società di persone, delle S.r.l. e delle società cooperative qualificate come “società agricola ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 29.3.2004, n. 99, il reddito è determinato applicando il coefficiente di reddito del 25% sui corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’IVA riferiti a tale settore, ferma restando la possibilità di optare per la determinazione del reddito operando la differenza tra i ricavi e i costi. Il D.L. milleproroghe estende la norma anche all’anno 2015.

Il D.L. proroga a tutto l’anno 2015 anche l’art. 1, comma 423, della L. 23/12/2004, n. 266, che riconosce la suddetta regola di tassazione forfetaria, applicando il coefficiente di reddito del 25% per la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche senza alcun limite di produzione e/o di cessione.

Sergio Mogorovich

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