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In condizioni ordinarie la garanzia opera in misura pari al 50% della quota capitale.
Stiamo parlando di:
Per effetto della Legge di bilancio è altresì estesa al 31 marzo 2023 l’operatività della garanzia fino all’80% della quota capitale, nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze.
I benefici si estendono altresì all’acquisto delle pertinenze dell’immobile principale, classificate o classificabili nelle seguenti categorie catastali:
Come precisato dall’Agenzia entrate nella Circolare del 14 ottobre 2021 numero 12, se viene riscontrata l’insussistenza dei soli requisiti per l’agevolazione “prima casa under 36” (ad esempio il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni) ma permangono le condizioni per l’applicazione delle misure di favore “prima casa”:
Infine, come ricorda la Circolare AE numero 12/2021 il credito di imposta “viene meno (con il recupero dello stesso e l’applicazione di sanzioni e interessi), oltre alle conseguenze in materia di IVA per la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” di cui al n. 21) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972”.