Abolizione tariffe forensi: sollevata la legittimità costituzionale

Redazione 02/02/12
Il Tribunale di Cosenza, con l‘ordinanza 1 febbraio 2012 emanata all’interno del procedimento n. 5299/20111, ha sollevato la questione di legittimità costiruzionale davanti alla Corte Costituzionale nei confronti dell’articolo 9, commi 1 e 2 del decreto legge “liberalizzioni” n.1/2012, inerente all’abolizione delle tariffe forensi.

I dubbi manifestati dal giudica a quo consisterebbero nella circostanza che l’abrogazione del decreto ministeriale con i compensi per gli avvocati ha creato una sorta di vuoto normativo, non colmabile neanche con una pronuncia di equità da parte del giudice. Quest’ultima infatti provocherebbe una discriminazioni tra i cittadini, oltre che limitare il diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione.

Nel caso di specie, il giudice del Tribunale di Cosenza, accogliendo un provvedimento di urgenza, si accingeva a liquidare le spese a favore della parte vincitrice. E lì è sorto il ragionevole dubbio. Infatti mentre prima del decreto liberalizzazioni n. 1 del 2012 era possibile ricorrere alle tariffe forense, adesso questa possibilità viene meno. Lo stesso decreto liberalizzazioni stabilisce tuttavia che i giudici, nel liquidare le spese, potranno fare riferimento a determinati criteri stabiliti con decreto ministeriale, decreto che ovviamente ancora manca. Come procedere, dunque, al momento, nel caso di liquidazione giudiziale dei compensi o nel caso di autoliquidazione dei compensi nei precetti?

Il giudice, non ravvisando riferimenti normativi utilizzabili, ha così mandato tutto alla corte costituzionale, reputando come le nuove previsioni si pongano in contrasto con il principio costituzionale della ragionevolezza della legge, nella parte in cui non prevedono la disciplina transitoria limitata al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della norme e l’adozione da parte del ministro competente dei nuovi parametri. Parimenti, è stato denunciato il contrasto delle nuove norme con riferimento all’articolo 24 della Costituzione che prevede il diritto di agire e resistere in giudizio; secondo i giudici calabresi, verrebbe infatti reso incerto l’onere delle spese procedimentali con violazione, altresì, del principio di uguaglianza in quanto verrebbe attribuita al giudice, obbligatoriamente tenuto a liquidare gli onorari di difesa, una facoltà del tutto discrezionale.

Qui il testo integrale dell’ordinanza del Tribunale di Cosenza (dott. Giuseppe Greco).

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