Dopo le polemiche dei mesi e degli anni scorsi, che hanno portato a un sostanziale riconoscimento del percorso da abogado, ora la Cassazione ha stabilito che non sarà ammesso il professionista che sia stato già cancellato dall’albo degli avvocati in Italia, anche in presenza di un esame di idoneità conseguito in Spagna.
Insomma, la possibilità di essere reintegrati nell’elenco dei legali abilitati tramite la riammissione con deviazione spagnola, non potrà essere ammessa. Nell’eventualità di una cancellazione precedente, ha infatti sentenziato la Suprema Corte, si è in presenza di un chiaro abuso del diritto.
La questione è stata affrontata in aula dopo che un avvocato iscritto all’ordine spagnolo si era rivolto al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, presentando un curriculum apparentemente ineccepibile, scevro da condanne o carichi pendenti a carico.
In realtà, però, il Consiglio capitolino svolgendo analisi più approfondite, aveva certificato la sentenza disciplinare di cancellazione dall’albo degli avvocati, cosicché è stata impedita la reintegra.
Lo scorso 10 marzo, la scelta del Consiglio locale è stata appoggiata dal Cnf, il quale ha osservato che il desiderio espresso dall’avvocato “non facesse venire meno la necessità che il professionista fosse in possesso del requisito della condotta specchiatissima e illibata, prescritta dall’ordinamento forense anche per le sezioni speciali dell’albo degli avvocati”.
A parere della Cassazione, la richiesta del professionista abilitato in Spagna non lasciava adito a dubbi: “il rilievo che l’iscrizione richiesta dal ricorrente all’albo degli avvocati stabiliti appare connotata da elementi che lasciano fondatamente ipotizzare la natura abusiva della richiesta”. Insomma, elementi che configurano chiaramente la presenza di un abuso del diritto.
La Suprema Corte ha in sostanza certificato come, da una parte, la possibilità di ottenere l’abilitazione in un altro Stato membro dell’Unione europea non esclude dall’obbligo di verificare se il cittadino dello Stato membro “persegua la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive tali che al cittadino italiano precluderebbero comunque l’esercizio della professione stessa”.
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